Unioni Civili è legge. Traguardo storico o solo una tappa del lungo percorso?

Roma,Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati

Roma,Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati

aggiornato da Redazione abbanews, 11 maggio 2016. h 22.00

Le Unioni Civili sono legge, con 372 voti a favore, 51 contrari e 99 astenuti.
Precedentemente la Camera aveva confermato la fiducia che il  governo aveva posto al DDL, con 369 voti a favore, 193 contrari e 2 astenuti deputati del gruppo Misto.
Ultimo passaggio del testo, al Quirinale per la controfirma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il disegno di legge sulle unioni civili riguarda le persone dello stesso sesso e disciplina la convivenza, sia omosessuale sia eterosessuale.

 

Unioni Civili approda in Aula, dopo la mozione contro la gestazione per altri

Il 9 maggio 2016 il testo di legge sulle Unioni Civili, arriverà in Aula e si prevede il voto finale entro la fine del mese, probabilmente ricorrendo al voto di fiducia.

L’approdo alla Camera del disegno di legge, è stato reso possibile per l’approvazione a Montecitorio della mozione presentata contro la gestazione per altri, voluto dall’Area Popolare (parte della maggioranza), formata da Ncd-Udc, (Nuovo Centro Destra. e Unione di Centro).

La mozione chiede di “dare attuazione alla risoluzione del Parlamento Ue in cui si condanna la pratica della maternità surrogata che mina la dignità umana della donna, perché il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usate come una merce e si afferma che la pratica della maternità surrogata, che implica lo sfruttamento riproduttivo e l’uso del corpo umano per profitti finanziari o di altri tipo in particolare il caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, sia vietato e trattato come questione di urgenza per gli strumenti per i diritti umani”.

Inoltre la mozione impegna l’esecutivo in carica “ad attivarsi nei confronti del diritto del bambino”.
Respinti, invece, dalla Commissione Giustizia, tutti gli emendamenti che miravano al cambiamento del procedimento sulle Unioni Civili, il cui testo giunge in Aula, nella forma approvata dal Senato il 25/2/2016, conosciuta come il maxi emendamento Cirinnà, che ha decretato tra gli altri, l’abolizione dell’articolo 5 dell’originario disegno di legge, che prevedeva l’estensione del diritto della stepchild adoption (adozione del figliastro,) alle coppie dello stesso genere.

 

Cosa succede dopo lo stralcio della step-child adoption

Monica Cirinnà, senatrice del Pd, firmataria dell'attuale testo in Parlamento

Monica Cirinnà, senatrice del Pd, firmataria dell’attuale testo in Parlamento

Lo stralcio della stepchild adoption, continua a determinare il vuoto giuridico nei confronti dei tanti bambi , figli di coppie omosessuali.  Quest’ultime, se provviste delle adeguate possibilità economiche, si rivolgono ai Tribunali minorili, alcuni dei quali colmano la mancanza legislativa con l’ applicazione dell’ articolo 44 della legge sulle adozioni 184/ 83, modificata dalle successive n° 476/98 e 149/2001.

L’articolo 44 contempla le adozioni “in casi particolari” che consente l’adozione anche ai soggetti che non presentano i requisiti richiesti, ossia i non coniugati single compresi, quando si configurano circostanze specifiche e, soprattutto,   quando l’adozione corrisponde  “all’interesse superiore del minore“. Quindi, come si legge in alcune sentenze, si  dispone a favore del convivente omosessuale del genitore dell’adottando, quando la sua presenza è indispensabile per una sana crescita psico-fisica del bambino  e “garantisce la copertura giuridica di una situazione già esistente da anni, che nulla ha di diverso rispetto a un vero e proprio vincolo genitoriale“.

 

La prima volta in Italia

La prima applicazione dell’articolo 44 della legge 184/83 è avvenuta nell’agosto del 2014, anticipando il DDL Cirinnà di oltre un anno, quando il Tribunale per i Minorenni di Roma ha riconosciuto l’adozione di una bimba, frutto di un’unione tra due donne, da parte della mamma non biologica.  La coppia, dopo aver contratto il matrimonio all’estero, ha realizzato il progetto di genitorialità condivisa, con la nascita della piccola ricorrendo alla procreazione assistita eterologa Si tratta del primo caso di estensione della stepchild adoption a una coppia non eterosessuale.
Il primo caso di doppia adozione in Italia

Il 3 marzo 2016, a pochi giorni dallo stralcio dell’articolo 5 dal maxiemendamento Cirinnà, il Tribunale di Roma, applicando il Titolo V della legge sopra citata, riconosceva a una coppia formata da due donne, insieme da dieci anni, il diritto di adottare ciascuna la figlia dell’altra.  Ma le due bambine, frutto di due fecondazioni eterologhe effettuate in Danimarca, pur portando il cognome doppio di entrambe le mamme, non possono considerarsi sorella, o, almeno, non lo sono per la legge, ne possono vantare nessun grado di parentela con la famiglia di origine della mamma non biologica. Quest’ultima viene considerata infatti “genitore sociale” della bambina adottata, non essendo “coniuge” della propria compagna, perché in Italia la convivenza non è equiparata al matrimonio.

 

Gay coupleAdozione concessa anche in caso di applicazione della gestazione per altri

Sempre nel marzo 2016, è stata pronunciata la sentenza storica del caso di adozione concesso a una coppia maschile, genitori di un bambino, avuto in Canada attraverso la pratica di gestazione per altri.  Ancora una volta la sentenza è stata emessa dal Tribunale dei minori di Roma.   La coppia, insieme fin dai tempi dell’università, genitori di un bambino di 3 anni, è regolarmente sposata prima in Canada e poi in Spagna, mentre in Italia è iscritta nel Registro delle Unioni Civili della propria città.   Il bambino, che è stato battezzato, conosce la madre naturale, con la quale i genitori mantengono rapporti costanti. Quindi il Tribunale nella sentenza non ha avuto difficoltà nell’accertare che si tratta di fatto un ménage stabile ed “esistente da tempo”.  Inoltre si legge nella sentenza, che il bimbo vive in “ un ambiente di crescita adeguato, è totalmente integrato nel nucleo familiare. Non sono né il numero né il genere dei genitori, a garantire di per sé le condizioni di sviluppo migliore per i bambini, bensì  la loro capacità di assumere questi ruoli e le responsabilità educative che ne derivano”. La sentenza del Tribunale è definitiva, essendo scaduti i tempi per l’appello

In ordine di tempo infine riportiamo la sentenza favorevole che la procura di Torino ha espresso al ricorso di tre coppie di donne, alle quali il Tribunale dei minori di Torino, aveva respinto la loro richiesta di adozione del figlio della partner.  A giorni la sentenza d’appello del Tribunale del capoluogo torinese.

 

Considerazioni

Alla luce dei casi riportati è palese come il DDL Cirinnà, non ancora legge, sia già superato dai fatti, così come la mozione voluta dall’Area Popolare sulla gestazione per altri, non solo è inutile ma anche (o per questo) perniciosa,  perché rifiutandosi di accettare la realtà, imposta dalla status quo, il legislatore si esime dal proprio dovere di affrontare ed eliminare i rischi, lo sfruttamento e la discriminazione che si annidano nella maternità surrogata non regolamentata.

Anche l’essere costretti a ricorre ai tribunali per ottenere la stepchil  adoption, comporta di per sé una discriminazione.  Oltre al fattore economico, già accennato, il procedimento della legge 184/83 è lungo, non dà garanzie e, presenta, per la sua stessa natura, dei limiti inevitabili, come dimostra il caso delle due bambine, che abbiamo riportato, che pur ottenendo il diritto del doppio cognome delle loro mamme,  lo Stato non le considera sorelle.  Una riflessione a parte, merita anche l’eliminazione dell’obbligo di fedeltà per le coppie omosessuali; un provvedimento che ci induce a chiederci se sono le unioni gay a essere  considerate unioni non degne del rispetto reciproco dei partner o, se sono le coppie eterologhe, ad essere “costrette” alla fedeltà.  Una contraddizione che rischia di svuotare  il valore della fedeltà del suo significato pregante, che va molto al di là del mero gesto fisico, essendo architrave del concetto stesso del sostegno reciproco.

Forse non è azzardato considerare la legge che sta per essere approvata, non come la soluzione ma solo come una tappa di questa lunga storia, che terminerà soltanto quando si prenderà piena coscienza, al di là di ogni rispettabilissima opinione personale, che le famiglie arcobaleno  sono appunto tali, ossia famiglie, frutto di due adulti che si amano e mettono in essere un progetto di vita basato sulla responsabilità reciproca di dare e ricevere, sostenersi e proteggersi; e desiderare dei figli corrisponde, spesso, alla naturale conseguenza di questo progetto.

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