Stepchild adoption. I bambini innanzitutto
Il disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili, attualmente in discussione parlamentare, è volto a dotare il nostro ordinamento di una disciplina legislativa che dia riconoscimento giuridico alle coppie formate da persone dello stesso sesso. Il ddl prende come riferimento costituzionale, Art. 2 Costituzione
All’interno della legge che ha subito oltre 1600 emendamenti, un articolo in particolare suscita perplessità negli animi dei parlamentari e della società “civile”, innescando polemiche e diatribe, in cui forse si rischia perdere lo stesso spirito della legge ed il suo relativo impatto sociale.
Che cosa recita l’art. 5
L’ articolo 5 del ddl Cirinnà fa riferimento alla legge 4 maggio 1983,n. 184 in materia dei diritti di adozione del minore. All’articolo 44 della legge, comma 1, lettera b) leggiamo: I minori possono essere adottati anche dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge.
L’art. 5 introduce la seguente modifica: dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «e dell’altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso».
In accordo con il principio che regola la legge 184, il legislatore fa riferimento a casa di adozioni speciali che non rientrano nel normale stato di adottabilità del minore così come è legiferato dalla stessa legge 184.
Dunque dove risiede la pietra dello scandalo? In un’estensione civile della norma. Vale a dire, se le coppie omosessuali vengono riconosciute come unioni civili potranno godere dello stesso diritto di adozione del figlio del partner, sempre in casi determinati e per decisione del Tribunale dei minori.
In questo breve articolo legislativo si condensano le nubi di contrarietà rispetto alle unioni civili omosessuali e all’eventuale adozione del figlio del partner, ovvero la stepchild adoption.
Stepchild adoption
Risulterà probabilmente tra i termini più cliccati ed usati nel 2016. Letteralmente dunque, la stepchild adoption, indica l’adozione del figliastro.
Come per ogni adozione, un genitore non biologico ha la possibilità di adottare un bambino che, in questa fattispecie, è il figlio/a naturale o adottiva del proprio compagno/a. Una pratica legislativa già in atto in Italia per le coppie eterosessuali sposate da almeno 3 anni o che abbiano vissuto more uxorio da almeno 3 anni e siano sposate al momento della richiesta.
Ad oggi, le coppie omosessuali non hanno potuto usufruire di questo strumento giuridico poiché in Italia non sussiste un riconoscimento giuridico per le coppie omosessuali, e, come abbiamo visto il requisito per richiedere questo tipo di adozione è il vincolo matrimoniale. Un’adozione dunque vincolata al matrimonio e non alla coppia di fatto.
Per amore di chiarezza e trasparenza riportiamo l’argomentazione di Angelo Schillaci, dottorando di diritto pubblico dal sito Articolo 29: “…l’adozione coparentale-successiva, adozione interna alla coppia o stepchild adoption, garantisce – non automaticamente, ma previa valutazione del Tribunale dei minori, è bene sottolinearlo – il riconoscimento giuridico del rapporto tra il minore ed il coniuge (o, secondo il disegno di legge in esame, il partner civile) del genitore biologico o adottivo, e questo soltanto. Non vengono dunque stabiliti, per effetto di tale forma di adozione, rapporti di parentela né in linea retta né in linea collaterale.
In altre parole, l’adottato diviene sì figlio del genitore cd. “sociale”, ma non diviene nipote dei genitori di questo né fratello di altri figli eventualmente nati, accolti o cresciuti dalla coppia, con conseguenze rilevanti, ad esempio in materia successoria e in materia di garanzia della continuità affettiva con i parenti del genitore adottivo, in caso di morte di quest’ultimo”.
Pertanto la stepchild adoption non comporta una pienezza di effetti sul piano personale, patrimoniale e successorio.
Quando si richiede la stepchild adoption
Diverse sono le fattispecie in cui è leggitimo richiedere l’adozione co-parentale sempre nel rispetto e nella tutela del bambino. Nella maggior parte dei casi, questo tipo di adozione è richiesta quando la relazione tra il bambino ed il padre/la madre biologici è terminata in quanto il genitore che rinuncia alla paternità o maternità del figlio perde i diritti genitoriali. Questo istituto è sempre regolato sulla base della tutela del minore.
Per esempio, casi specifici in cui si chiede la stepchild adoption potrebbero essere i seguenti:
– protezione del bambino per questioni ereditarie
– dare ai bambini che vivono sotto uno stesso tetto lo stesso status legale uguale per tutti
– legalizzare un impegno genitoriale che di fatto lo è da molti anni
–legalizzare una situazione parentale in caso di morte del padre biologico. Se il proprio compagno/compagna muore, da un punto di vista formale e pertanto legale, il rapporto con il figlio/figlia del partner che rimane in vita è nullo, ed il bambino potrebbe essere mandato a vivere con i nonni o con i parenti più prossimi.
Famiglia omogenitoriale: un diritto per tutti
L’ adozione del figlio/figlia del proprio partner è una forma di regolazione legale, sociale ed affettiva e,pertanto, così dovrebbe essere valutata L’adozione è un gesto profondo in cui dietro alla veste legale, alberga un forte legame affettivo e relazionale, non solo nel rapporto tra genitore e figlio, ma nella famiglia nel suo complesso. Un fratello/sorella può sentirsi ” a metà” senza quel riconoscimento giuridico. Non dimentichiamo che spesso il diritto interviene per normare situazioni e condizioni socio-affettive di fatto. Nel mondo sono 28 i paesi prevedono la stepchild adoption per le coppie omosessuali.
Consideriamo che per una coppia omosessuale che ha un bambino, spesso, solo uno dei due membri della coppia è legalmente il genitore. L’associazione Human Rights per esempio parla di Second Parent Adoption (Seconda adozione genitoriale) che consente l’adozione del bambino senza che il “primo genitore” ne perda i diritti. In questo modo il bambino ha due genitori legali. Ovviamente anche questa possibilità deve essere accolta dall’ordinamento giuridico dello stato in cui si vive.
L’interesse dei bambini è al centro della stepchild adoption. In Italia sono migliaia i bambini che hanno due papà o due mamma che hanno bisogno di un riconoscimento legale che tuteli la loro esistenza nel rispetto della dignità umana.
Tra le obiezioni sollevate da chi è contrario all’estensione dell’adozione del figliastro (ahinoi, la lingua italiana è davvero ingrata con questo termine), risiede il fatto che possa rappresentare una “scorciatoia” per la maternità surrogata o l’utero in affitto. Come afferma, Joerg Luther, professore ordinario dell’Università di Torino: “La preoccupazione di agevolare l’affitto dell’utero è legittima, ma il divieto dell’adozione sarebbe una misura sproporzionata e incostituzionale. Le sanzioni potrebbero riguardare solo i soggetti generandi, giammai il figlio. Lo Stato non ha certo il diritto di dire a una persona vivente che sarebbe meglio che non fosse nata il che violerebbe la sua pari dignità sociale”.
Come leggiamo sul sito Famiglie Arcobaleno: “ In Italia ci sono centinaia di bambini cresciuti da due mamme o da due papà ma, per la legge, sono figli di genitori single: l’unico genitore riconosciuto è cioè quello che ha un legame biologico con il bambino. La stepchild adoption – che non è la possibilità per i gay e le lesbiche di adottare e che quindi sarebbe meglio chiamare “riconoscimento del genitore di fatto” – permette di coprire questo vulnus dando la possibilità al genitore legalmente non riconosciuto di essere registrato come genitore a tutti gli effetti”.
Alcuni parlamentari hanno proposto l’affido rafforzato, ma in questo caso si tratterebbe di un diritto opaco in cui verrebbe meno il diritto al nome e all’identità del bambino e resta poi sempre vigilato, come ci ricorda il prof. Joerg Luther.
Blandire un diritto con un compromesso giuridico per non dare voce ad un diritto pieno potrebbe portare maggiore scontento e ambiguità socio-giuridica.
Gocce di memoria: la prima adozione gay in Italia
In Italia la prima sentenza di riconoscimento di applicabilità della stepchild adoption per una coppia omogenitoriale è avvenuto nel 2014 a Roma.
Il Tribunale di Roma accolse il ricorso presentato da una coppia di due donne che aveva concepito una bambina all’estero con la procreazione assistita eterologa. L’adozione gli è stata riconosciuta proprio in base all’art. 44 della legge 184 che citavamo all’inizio dell’articolo.
Alla luce degli eventi odierni, la sentenza acquista una valenza simbolica ed è come se avesse ribadito, ancora una volta, la necessità di una legge che regolamenti ogni forma di famiglia non solo quella cosisdetta tradizionale.
Quando abbiamo chiesto al prof Joerg Luther se Art. 29 della Costituzione venisse preso ad emblema del matrimonio, come unione civile solo su base eterosessuale, ci ha risposto: “Non servono emblemi, ma effettivamente a differenza del tedesco “Ehe”, l’Italiano “matrimonio” ha una filologia più pesante. Bisogna tuttavia anche riconoscere che le denominazioni legislative sono solo un limite relativo alla libertà di scelta politica. Soprattutto bisogna riconoscere che “società naturale” non giustifica giudizi di innaturalità di altre formazioni sociali equiparabili a quella fondata sul matrimonio“.
Prima di ogni disquisizione speculativa o strettamente giuridica non dovremmo mai dimenticare che il diritto primario da salvaguardare è il benessere del bambino e della diversità sociale ed individuale che è fonte di vita e di progresso civico.
A difesa della stepchild adoption è stato redatto l’appello I Bambini innanzitutto, firmato da 640 giuristi a cui è possibile aggiungere la propria firma.
Per maggiori informazioni