A buon diritto. Norme in materia di eutanasia

10171868-orologio-e-parola-dei-diritti-umani-per-sfondoL’iniziativa legislativa che prende il nome di “Norme in materia di eutanasian. 2973, è stata deposita alla Camera il 19 marzo 2015, per iniziativa parlamentare di 13 deputati del gruppo Sel – Sinistra Italiana.

Dopo un anno, esattamente il prossimo marzo, inizierà il suo iter parlamentare.

“Norme in materia di eutanasia” prende le mosse, oltre che dal codice di deontologia medica, da due istituzioni giuridiche  fondamentali: Art. 32 Costituzione la Convenzione_di_Oviedo, ratificata in Italia il 28 marzo 2001, con la legge n. 145.

L’articolo 32 della Costituzione è molto esplicito, non lascia spazio a dubbi o ad interpretazioni di parte quando afferma che  “…  nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Il concetto è rafforzato dalla Convenzione di Oviedo, primo trattato internazionale di bioetica voluto dal Consiglio d’Europa e firmato nella città spagnola di cui porta il nome.  La Convenzione, leggiamo, sancisce il diritto di ciascun individuo “di scegliere di interrompere la propria sopravvivenza nel caso di malattie con prognosi infausta e in fase terminale, mediante un’apposita dichiarazione di volontà, revocabile e modificabile in qualunque momento.”.

Gli aspetti fondamentali di “Norme in materia di eutanasia” .

Come primo elemento è fondamentale rilevare che la figura medica è completamente esente da qualsiasi tipo di responsabilità. Leggiamo, infatti, nel progetto di legge che: “..ne consegue che il medico che pratica l’eutanasia non è punibile se rispetta le condizioni e le procedure indicate dalla legge”.

Al medico spetta il compito di accertare, preventivamente, se il paziente che richiede l’eutanasia è maggiorenne, colpito da una malattia incurabile e in stato terminale che gli procura irrisolvibili sofferenze psicofisiche, se ha deciso nel pieno delle sue facoltà mentali, in modo libero e autonomo e dopo una ponderata riflessione. La richiesta del paziente che deve essere ripetuta, è modificabile e revocabile in qualunque momento.

La proposta di legge prevede anche l’applicazione dell’eutanasia nel caso in cui il paziente, non più in grado di intendere e di volere e, quindi, nell’impossibilità di compiere una scelta consapevole, abbia sottoscritto – la cosiddetta dichiarazione anticipata – le proprie volontà, entro i cinque anni che precedono lo stato d’incoscienza.

Nella dichiarazione anticipata, il paziente indica una o più persone maggiorenni, che hanno il compito di informare il medico delle sue volontà.

Il medico curante, gli eventuali medici consultati o l’équipe sanitaria, non possono essere indicate come persone di fiducia.

La dichiarazione anticipata, deve essere redatta dall’interessato, alla presenza di due testimoni di maggiore età e che non abbiano nessun interesse materiale relativo al decesso del richiedente, sottoscritta dal dichiarante, dai testimoni e dalla/e persona/e di fiducia da lui indicate.

Il punto 7 (Capo III, Art. 39), ribadisce la non punibilità del medico che pratica l’eutanasia, in rispetto della dichiarazione anticipata.

Il disegno di legge contempla, inoltre, l’istituzione di una Commissione Nazionale presso il Ministero della Salute, che verifichi il rispetto dell’applicazione della pratica “nelle condizioni e procedure previste”.

Il diritto a una morte dignitosa, paradossalmente reso più pregnante dalla stessa evoluzione medica, non è più procrastinabile. Il poter disporre liberamente della propria vita, alla presenza di una malattia invalidante, inguaribile e terminale, appartiene alla sfera più intima di ogni individuo e, come tale, dovrebbe essere rispettata e considerata insindacabile.

Ogni convinzione è plausibile, sempre che riconosca il diritto di esserlo alla sua opposta.

Per questo è necessario come propone il legislatore, che il “Parlamento di fronte a questo problema così rilevante, che riguarda migliaia di persone non può limitarsi a rimuoverlo e ha il dovere di affrontarlo, dando una risposta che tenga conto della realtà”.

 

Per maggiori informazioni:

Norme in materia di eutanasia

Legge 28 marzo 2001, n. 145

Condividi:

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.