Unioni civili. Una storia lunga 30 anni
« La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. »
Art. 2 Costituzione Italiana
Dal 1986 al 2016, questi gli anni trascorsi dalla prima proposta di legge sul riconoscimento delle unioni civili. Da allora innumerevoli i tentativi, purtroppo vani, tanto da suscitare soventi moniti del Parlamento Europeo. Il prossimo 28 gennaio, 2016 approda all’Aula del Senato il disegno di legge: il Cirannà Bis. Sarà il 2016 l’annus mirabilis delle coppie di fatto?
Le Unioni Civili, sono un diritto riconosciuto in gran parte dei Paesi dell’Unione Europea. Come leggiamo sul sito “ La tua Europa”, alcuni dei paesi comunitari arrivano a equiparare le unioni civile al matrimonio. Dei 28 stati membri della CE, quelli che ancora non hanno legiferato in merito sono i seguenti 8: Bulgaria, Cipro, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia. In ordine alfabetico, alla lettera I spicca il nome dell’Italia.
Dal 1986, un percorso lungo e faticoso…
E sì che il primo disegno di legge in merito presentato al Parlamento Italiano, risale all’ormai lontano 1986.
Simbolo della manifestazione “Family day” del 2012
Su iniziativa dell’Arcigay (Associazione Italiana LGBT) e all’Interparlamentare donne comuniste (gruppo interparlamentare donne, elette nelle liste del Partito comunista), viene presentato il documento a favore delle Unioni Civili, sia alla Camera, dalle onorevoli Romana Bianchi e Angela Bottari, sia al Senato dalla senatrice Ersilia Salvato.
La mancanza di riscontro del ddl dell’86, non scoraggia l’Arcigay, il cui incessante lavoro porta nel 1988 la proposta di legge sulle convivenze di fatto, redatta dalla deputata socialista, Alma Cappiello, che ottiene un’ ampia eco sui mezzi d’informazione, pur non arrivando alla discussione in Parlamento.
Durante gli anni 90, in merito, si alza, importante, la voce del Parlamento europeo, il quale produce due documenti fondamentali: la “Risoluzione per la parità dei diritti degli omosessuali e delle lesbiche nella Comunità europea” del 1994 e la “Relazione annuale sui diritti umani” del 1999, con la quale equipara i diritti delle coppie omosessuali a quelle eterosessuali. Da allora sono innumerevoli gli inviti che, sempre il Parlamento europeo, rivolge all’Italia per legiferare a favore del riconoscimento delle unioni civili, onde rispettare i diritti fondamentali delle persone tutte.
Il dibattito pubblico in Italia, prende particolare vigore dagli anni 2000, quando si inizia a parlare dei patti civili di solidarietà, i PACS, su esempio della legislazione francese che li approva nel 1999. E PACS si chiama il ddl del 2002 con il quale Franco Grillini (deputato di Democratici di Sinistra e Presidente onorario dell’Arcigay), ri- tenta la scalata in Parlamento, portando il suo testo alle soglie della discussione in Commissione Giustizia del Senato.

Barbara Pollastrini e Rosi Bindi, firmatarie dei Dico, ddl del 2007
… Con una possibile svolta…
Questo lungo e faticoso iter sembra raggiungere una tappa importante, nel febbraio del 2007, sotto il governo Prodi, grazie ai Dico (Diritti e doveri delle persone stabilmente Conviventi), disegno di legge redatto da Barbara Pollastrini e Rosy Bindi, allora rispettivamente Ministri delle Pari Opportunità e delle Politiche della Famiglia.
I Dico si ripromettevano il riconoscimento giuridico delle coppie di fatto, a prescindere dall’orientamento sessuale, affermando chiaramente che «due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela.».
La condizione fondamentale sarebbe stata l’iscrizione delle coppie conviventi nei registri anagrafici del comune di appartenenza, con il conseguente riconoscimento graduale dei diritti e doveri reciproci, dal terzo anno di convivenza registrata. La legge avrebbe avuto effetto retroattivo e i conviventi avrebbero avuto nove mesi per mettersi in regola. Nonostante le aspre critiche degli ambienti ecclesiastici per quell’apertura “anche alle persone dello stesso sesso e lo scontento del mondo gay perché giudica la proposta di legge, troppo limitata precludendo loro, fra l’altro, l’accesso alle adozioni, e contestazioni varie provenienti dalla stessa parte politiche delle relatrici, i Dico (nel frattempo ribattezzati dal deputato dell’area sinistra Cesare Salvi, in Cus – Contratto di Unione Solidale), iniziano il loro iter parlamentare, che si arresta nel maggio del 2008 a causa della caduta della legislazione Prodi.

Monica Cirinnà, senatrice del Pd, firmataria dell’attuale testo in Parlamento
… Fino ad oggi con la proposta di legge Cirinnà
Dopo ulteriori proposte di legge e vani tentativi di riportarli in esame nel Parlamento Italiano, le unioni civili giungono ai nostri giorni. Il 26 marzo del 2015 arriva in Commissione Giustizia del Senato, a firma della senatrice democratica Monica Cirinnà, il testo “Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili” che propone di parificare i diritti e i doveri delle unioni civili per le coppie omosessuali a quelli del matrimonio civile, e include la stepchild adoption (dall’inglese: adozione del figliastro), ossia la possibilità di adottare il/i figlio/i che il partner ha avuto da relazioni precedenti.
La proposta di legge Cirinnà (detto comunemente ddl Cirinnà), non sembra avere maggiore fortuna delle precedenti, al punto che per superare l’ostracismo che lo blocca per mesi, si approda al Senato col Cirinnà Bis, testo modificato rispetto al precedente, la cui apertura di discussione e votazione è prevista per il 28 gennaio 2016.
Ddl Cirinnà bis
Le modifiche del cosiddetto Cirinnà Bis, riguardano fondamentalmente la distinzione della regolamentazione tra le coppie civili di diverso orientamento sessuale e constano di 19 articoli riuniti in 2 capi:
I) regolamentazione delle unioni civili di sole coppie omosessuali;
II) regolamentazione della convivenza delle coppie di fatto sia etero sia omosessuali;
dove per coppia di fatto s’intende “soggetti maggiorenni non legati da parentela, affinità, adozioni, matrimonio o unione civile”.
Questa distinzione (capo I) annulla la parificazione dei diritti delle unioni civili ai diritti istituzionali del matrimonio civile, presente nel primo testo. Le coppie omo, definite nel testo “specifiche formazioni sociali”, faranno riferimento a un nuovo istituto giuridico di diritto pubblico, definito unione civile. Per la prima volta, quindi, s’inserisce nell’ordinamento giuridico italiano, l’istituzione delle unioni civili per le coppie formate da persone dello stesso sesso.
Quest’ultime devono iscriversi nell’archivio dello stato civile e non nei registri delle unioni civili, istituiti in alcuni Comuni Italiani, negli anni passati.
All’articolo 1, infatti, si legge che due persone dello stesso sesso costituiscono un’unione civile attraverso la dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, costituendo così la sopra menzionata “specifica formazione sociale”.
Importante da segnalare che i matrimoni omo contratti all’estero, saranno riconosciuti in Italia come unione civile.
La convivenza, anche delle persone dello stesso sesso, i cosiddetti diritti e doveri reciproci, compreso l’assunzione del cognome comune, la residenza, gli abusi familiari, l’interdizione, l’unione o separazione dei beni, lo scioglimento dell’unione, saranno regolati dagli articoli previsti del codice civile relativi al matrimonio.Previsti quindi anche per le coppie omo, i diritti all’assistenza sanitaria e carceraria, alla reversibilità della pensione, al subentro nel contratto d’affitto.
Rimane immodificato il diritto alla stepchild adoption (articolo 5), ossia l’estensione della genitorialità sul figlio del partner (biologico o adottivo). Questo particolare tipo di adozione prevede l’assunzione da parte del genitore di tutte le responsabilità del ruolo, ma lo esclude dai diritti successori nei confronti dell’adottato. Continuano a essere precluse, invece, per le coppie dello stesso sesso, le adozioni tradizionali.
Infine il ddl non contempla le questioni patrimoniali e/o ereditarie. Le prime, che esulano dalle già citate situazioni, continuano a essere regolate, per chi lo desidera, dal contratto di convivenza. messo a punto dal Consiglio del notariato nel 2013, i cui oneri sono a carico dei richiedenti. Mentre il diritto di eredità del patrimonio, si ottiene solo attraverso l’indicazione testamentaria.
Sarà la volta buona?
Trent’anni sono tanti, ma a tutt’oggi la strada per la legalizzazione delle unioni civili, continua a essere in salita, soprattutto per l’estensione della stepchild adoption alle coppie omosessuali, che secondo gli avversari alla legge, aprirebbe la strada alla maternità surrogata.
I diversi schieramenti continuano ad affilare le armi, e sono pronti a scendere in campo. Infatti, per il prossimo 23 gennaio 2016 le associazioni lgbt (Arcigay, ArcLesbica, Agego, Famiglie Arcobaleno e Mit), hanno organizzato una mobilitazione nelle principali piazze italiane.
Mentre gli oppositori alla legge (partiti conservatori e cattolici), si riuniranno a Roma, il prossimo 30 gennaio a Piazza San Giovanni, nella manifestazione Family Day 2016.
Nell’intervallo tra una manifestazione e l’altra, il 28 gennaio, inizierà la discussione del Disegno di legge Cirinnà nell’Aula del Senato. Sarà la volta buona?
Per maggiori informazioni
Disegno di legge Cirinnà (scaricare il pdf)