DDl sulla cannabis. Rinvio in Commissione

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Il 6 ottobre 2016 è ripresa la discussione alla Camera del disegno di legge C 3235 e dei suoi derivati, che propone la liberalizzazione della coltivazione e uso della cannabis sia a uso ricreativo che terapeutico, ma ha rinviato il testo in Commissione.
A fine luglio scorso, esattamente il 25 luglio 2016, a discussione avviata, l’Aula di Montecitorio aveva deciso di rinviare il voto a settembre; ma visto il numero degli emendamenti presentati in quell’occasione, quasi 2mila, il DDL sembra destinato a tempi lunghi e incerti.

Che cosa prevede il disegno di legge C 3235

Il C 3235 stabilisce lecito il possesso per uso ricreativo, per i soli maggiorenni, dai 5 ai 15 grammi di cannabis nel proprio domicilio, senza necessità di autorizzazione o comunicazione a enti o autorità pubbliche.
Per l’uso a scopo terapeutico la quantità consentita deve rientrare nei limiti previsti dalla prescrizione medica: può quindi superare i limiti dei 15 grammi previsti per l’uso ricreativo.

L’auto coltivazione la coltivazione in forma associata

Il disegno di legge 3235 apre alla possibilità dell’auto coltivazione e relativa detenzione della produzione, fino a un massimo di 5 piante di cannabis di sesso femminile, sia in forma individuale sia associata.  Per tale pratica, anche in questo punto, la normativa non prevede alcuna autorizzazione ma soltanto una comunicazione all’Ufficio regionale di Monopoli di competenza territoriale. L’auto coltivazione, quindi, può avere inizio dal giorno successivo all’invio della comunicazione.

Per la coltivazione in forma associata è necessario istituire un’associazione senza fini di lucro, “sul modello dei cannabis social club spagnoli”, costituita da 50 persone maggiorenni, residenti in Italia e che non abbiano subito condanne per reati di “maggiore pericolosità sociale”. Ogni persona può associarsi a un solo social club.  Per ogni associazione è prevista la coltivazione di 5 piante di cannabis per ogni associato e l’inizio della coltivazione a partire dal 30° giorno dall’invio delle comunicazione inviata all’Ufficio regionale di Monopoli di competenza territoriale.

La vendita

Punto importante del C 3235 è l’istituzione del regime di monopolio per la coltivazione delle piante di cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita al dettaglio, aperta anche a soggetti privati, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Per l’attività di vendita soggette a monopolio sono previsti (fra gli altri) i seguenti necessari principi:
– tracciabilità del processo produttivo;
– divieto d’importazione ed esportazione della piante di cannabis e dei prodotti derivati:
– autorizzazione per la vendita al dettaglio, vendita realizzabile solo ed esclusivamente in esercizi dedicati a tale attività;
– vigilanza del ministero della Salute “sulle tipologie e le caratteristiche dei prodotti ammessi in commercio, la cui attuazione è delegata a tre decreti ministeriali”.

Escluse dall’attività di vendita sia le persone dedite all’auto coltivazione sia le associazioni.

Per chi non rispetta le norme del monopolio, sono previste le stesse norme punitive e repressive contemplate nel contrasto alla produzione e al traffico illecito di droga.

La semplificazione per l’uso terapeutico

L’articolo 6 del DDL 3235 prevede la semplificazione sia per la coltivazione della cannabis e per la produzione farmaceutica sia per la  “distribuzione e dispensazione dei farmaci contenenti prodotti da essa derivati”, in modo da soddisfare il fabbisogno nazionale.
L’obiettivo della legge è superare i vincoli burocratici che rendono molto difficoltoso sia l’approvvigionamento delle materie prime per la produzione nazionale, sia l’approvvigionamento delle stesse preparazioni farmaceutiche per i malati.

I divieti

É proibito il piccolo spaccio, ossia la rivendita anche di quantità inferiori ai 5 grammi.
Rimane vietato l’uso della marijuana e hashish nei luoghi pubblici chiusi e all’aperto e negli ambienti di lavoro.  È previsto l’uso, senza incorrere in sanzioni, soltanto negli spazi privati siano essi al chiuso o all’aperto.
In caso di guida, dopo aver assunto cannabis, il ddl prevede le stesse tecniche di verifica, applicate per l’alcol, quindi il test della positività al tetraidrocannabinolo (THC) che attesti l’alterazione in atto.

I proventi al Monopolio dello Stato

Il C 3235, prevede che il 5% del totale annuo dei proventi che andranno al Monopolio dello Stato dalla vendita della cannabis, siano destinati al finanziamento di progetti del Fondo nazionale per il contrasto alla droga. Mentre i proventi della sanzioni amministrative relative alle violazioni di quanto previsto dalla disegno di legge, sarebbero interamente destinati a interventi formativi per la prevenzione o curativi e riabilitativi per i consumatori di droghe o tossicodipendenti, da realizzare nelle scuole o presso le istituzioni sanitari.

Per approfondimento:

C3235

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