Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne
Il 3 settembre 1981 entrava in vigore la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women per l’acronimo CEDAW), adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, sottoscritta da 20 Paesi.
Era stato adottato dall’Assemblea ONU il 18 dicembre 1979.
L’Italia ha ratificato la Convenzione con la legge del 14 marzo 1985 (depositata presso l’ONU il successivo 10 giugno) ed è entrata in vigore il 10 luglio 1985.
La Convenzione è stato il risultato di oltre 30 anni di lavoro della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile, organismo istituito nel 1946 per monitorare la situazione delle donne e promuovere i loro diritti. Tra i trattati internazionali sui diritti umani la Convenzione è il documento giuridico internazionale più completo.
La Convenzione consta del Preambolo e dei seguenti 30 articoli:
Parte I
Articolo 1
Ai fini della presente Convenzione per “discriminazione contro le donne” si intende qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione operata in base al sesso che abbia l’effetto o lo scopo di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile, sulla base dell’uguaglianza tra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o di altro tipo.
Articolo 2
Gli Stati firmatari condannano la discriminazione contro le donne in tutte le sue forme, convengono di perseguire con tutti i mezzi appropriati e senza indugio una politica di eliminazione della discriminazione contro le donne e, a tal fine, si impegnano:
(a) a incarnare il principio dell’uguaglianza tra uomini e donne nelle loro costituzioni nazionali o altra legislazione appropriata, se non ancora ivi incorporata, e assicurare, attraverso la legge e altri mezzi appropriati, l’attuazione pratica di tale principio;
(b) adottare adeguate misure legislative e di altro tipo, comprese sanzioni ove appropriato, che proibiscano ogni discriminazione contro le donne;
(c) stabilire una tutela giuridica dei diritti delle donne su base paritaria con gli uomini e assicurare, attraverso i tribunali nazionali competenti e altre istituzioni pubbliche, l’effettiva protezione delle donne contro qualsiasi atto di discriminazione;
(d) astenersi dall’intraprendere atti o pratiche discriminatorie nei confronti delle donne e garantire che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità con tale obbligo;
(e) prendere tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione contro le donne da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa;
(f) prendere tutte le misure appropriate, inclusa la legislazione, per modificare o abolire le leggi, i regolamenti, i costumi e le pratiche esistenti che costituiscono una discriminazione contro le donne;
(g) abrogare tutte le disposizioni penali nazionali che costituiscono una discriminazione contro le donne.
Articolo 3
Gli Stati firmatari adottano in tutti i campi, in particolare in quello politico, sociale, economico e culturale, tutte le misure appropriate, compresa la legislazione, per assicurare il pieno sviluppo e il progresso delle donne, al fine di garantire loro l’esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di uguaglianza con gli uomini.
Articolo 4
1. L’adozione, da parte degli Stati firmatari di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell’eguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte, suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano raggiunti.
2. L’adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese quelle contenute nella presente Convenzione, volte a tutelare la maternità non è considerata discriminatoria.
Articolo 5
Gli Stati firmatari adottano tutte le misure appropriate:
(a) per modificare i modelli di condotta sociale e culturale di uomini e donne, al fine di ottenere l’eliminazione dei pregiudizi e delle consuetudini e di tutte le altre pratiche che si basano sull’idea del inferiorità o superiorità di entrambi i sessi o su ruoli stereotipati per uomini e donne;
(b) per garantire che l’educazione familiare includa una corretta comprensione della maternità come funzione sociale e il riconoscimento della responsabilità comune di uomini e donne nell’educazione e nello sviluppo dei loro figli, fermo restando che l’interesse dei bambini è il primordiale considerazione in tutti i casi.
Articolo 6
Gli Stati prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne.
Parte II
Articolo 7
Gli Stati Parti prendono ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del paese ed, in particolare, assicurano loro, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto di:
a) votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti;
b) di prendere parte all’elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo;
c) di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del paese.
Articolo 8
Gli Stati firmatari prendono ogni misura adeguata affinché le donne, in condizione di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.
Articolo 9
1. Gli Stati Parti concedono alle donne gli stessi diritti degli uomini di acquisire, cambiare o mantenere la propria nazionalità. Essi garantiscono in particolare che né il matrimonio con uno straniero né il cambiamento di cittadinanza da parte del marito durante il matrimonio mutino automaticamente la cittadinanza della moglie, la rendano apolide o le impongano la cittadinanza del marito.
2. Gli Stati accordano alla donna diritti uguali a quelli dell’uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.
Parte III
Articolo 10
Gli Stati firmatari prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l’educazione e, in particolare, per garantire, sulla base dell’uguaglianza tra l’uomo e la donna:
a) le medesime condizioni di orientamento professionale, di accesso agli studi, di acquisizione dei titoli negli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L’uguaglianza deve essere garantita sia nell’istruzione prescolastica, generale, tecnico, professionale e tecnica superiore, sia in ogni altro ambito di formazione professionale;
b) l’accesso agli stessi programmi, agli stessi esami, al personale docente con qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici e ad attrezzature della medesima qualità;
c) l’eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell’uomo e della donna a tutti i livelli e in ogni forma di insegnamento, incoraggiando l’educazione mista e altri tipi di educazione che tendano a realizzare tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i testi ed i programmi scolastici e l’adeguamento dei metodi pedagogici d’insegnamento;
d) le medesime possibilità nella concessione di borse e altre sovvenzioni di studio;
e) le medesime possibilità di accesso ai programmi di educazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare quelli volti alla riduzione nel più breve tempo possibile, la differenza di livello di istruzione oggi esistente tra uomini e donne;
f) la riduzione del tasso d’abbandono femminile degli studi e l’organizzazione di programmi di recupero per le bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola;
g) le medesime possibilità di partecipare attivamente agli sport e all’educazione fisica;
h) l’accesso alle specifiche informazioni di carattere educativo tendenti a garantire la salute ed il benessere familiare, comprese le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare.
Articolo 11
1. Gli Stati firmatari si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell’impiego e di assicurare, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare:
a) il diritto al lavoro, che è diritto inalienabile di ogni essere umano;
b) il diritto ad usufruire delle medesime opportunità di impiego, inclusa l’adozione dei medesimi criteri in materia di selezione nel campo dell’impiego;
c) il diritto alla libera scelta della professione e dell’impiego, il diritto alla promozione, alla stabilità dell’impiego e a tutti i benefici e condizioni di servizio e il diritto alla formazione professionale e all’aggiornamento professionale e alla formazione permanente;
d) il diritto alla parità di remunerazione, comprese le prestazioni, e all’uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore, nonché il diritto all’uguaglianza di trattamento nel campo della valutazione della qualità del lavoro;
e) il diritto alla sicurezza sociale alle prestazioni di pensionamento, di disoccupazione, di malattia, di invalidità e di vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie pagate;
f) il diritto alla tutela della salute e alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva.
2. Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati firmatari si impegnano a prendere misure appropriate tendenti a:
a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sul passaggio allo stato matrimoniale;
b) istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia di mantenimento dell’impiego precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali;
c) incoraggiare l’istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinché i genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare favorendo l’istituzione e lo sviluppo di una rete di asili nido;
d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali è stato dimostrato che il lavoro è nocivo.
3. Le leggi di tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno riviste periodicamente in funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda delle necessità.
Articolo 12
1. Gli Stati firmatari prenderanno tutte le misure necessarie per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare.
2. Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati firmatari forniranno alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che durante l’allattamento.
Articolo 13
Gli Stati firmatari si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell’uguaglianza tra l’uomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare:
a) il diritto agli assegni familiari;
b) il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
c) il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sport e a tutte le forme di vita culturale.
Articolo 14
1. Gli Stati firmatari tengono conto dei problemi propri dalle donne delle zone rurali e dei ruoli significativi che svolgono per la sopravvivenza economica delle loro famiglie, compreso il loro lavoro nei settori dell’economia non monetizzati, e prendono tutte le misure appropriate per assicurare l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne nelle zone rurali.
2. Gli Stati firmatari adottano tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione contro le donne nelle zone rurali al fine di garantire, sulla base dell’uguaglianza tra uomini e donne, che partecipino e traggano beneficio dallo sviluppo rurale e, in particolare, assicurino a tale le donne il diritto di:
(a) partecipare all’elaborazione e all’attuazione della pianificazione dello sviluppo a tutti i livelli;
(b) avere accesso a strutture sanitarie adeguate, comprese le informazioni, la consulenza e i servizi di pianificazione familiare;
(c) beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale;
(d) ottenere tutti i tipi di formazione e istruzione, formale e non formale, compresa quella relativa all’alfabetizzazione funzionale, nonché, tra l’altro, il beneficio di tutti i servizi comunitari e di estensione, al fine di aumentare la loro competenza tecnica;
(e) organizzare gruppi di auto-aiuto e cooperative al fine di ottenere pari accesso alle opportunità economiche attraverso l’impiego o il lavoro autonomo;
(f) partecipare a tutte le attività della comunità;
(g) avere accesso a crediti e prestiti agricoli, strutture di marketing, tecnologia appropriata e parità di trattamento nella riforma fondiaria e agraria, nonché nei programmi di re-insediamento fondiario;
(h) godere di condizioni di vita adeguate, in particolare per quanto riguarda l’alloggio, i servizi igienico-sanitari, la fornitura di elettricità e acqua, i trasporti e le comunicazioni.
Parte IV
Articolo 15
1. Gli Stati firmatari accordano alle donne la parità con gli uomini davanti alla legge.
2. Gli Stati accordano alle donne, in materia civile, la stessa capacità giuridica degli uomini e le stesse possibilità di esercitare tale capacità. In particolare, le conferiscono pari diritti per concludere contratti e amministrare i beni, garantendole, allo stesso modo, lo stesso trattamento in tutte le fasi della procedura dinanzi agli organi giurisdizionali.
3. Gli Stati convengono che tutti i contratti e tutti gli altri strumenti privati di qualsiasi tipo con un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica delle donne sono considerati nulli.
4. Gli Stati accordano agli uomini e alle donne gli stessi diritti per quanto riguarda la legge relativa alla circolazione delle persone e la libertà di scegliere la loro residenza e il loro domicilio.
Articolo 16
1. Gli Stati firmatari adottano tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne in tutte le questioni relative al matrimonio e alle relazioni familiari e in particolare assicurano, sulla base dell’uguaglianza tra uomini e donne:
a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
b) lo stesso diritto di scegliere liberamente un coniuge e di contrarre matrimonio solo con il suo libero e pieno consenso;
c) gli stessi diritti e responsabilità durante il matrimonio e al suo scioglimento;
d) gli stessi diritti e responsabilità dei genitori, indipendentemente dal loro stato civile, in materia di figli; in ogni caso l’interesse dei minori è preminente;
e) gli stessi diritti di decidere liberamente e responsabilmente in merito al numero e alla distanza dei propri figli e di avere accesso alle informazioni, all’istruzione e ai mezzi che consentano loro di esercitare tali diritti;
f) gli stessi diritti e responsabilità in materia di tutela, custodia, amministrazione fiduciaria e adozione di minori o istituzioni analoghe laddove tali concetti esistano nella legislazione nazionale; in ogni caso l’interesse dei minori è preminente;
g) gli stessi diritti personali di marito e moglie, compreso il diritto di scegliere un cognome, una professione e un’occupazione;
h) Gli stessi diritti per entrambi i coniugi per quanto riguarda la proprietà, l’acquisizione, la gestione, l’amministrazione, il godimento e la disposizione dei beni, a titolo gratuito o a titolo oneroso.
2. I fidanzamenti e i matrimoni tra fanciulli non hanno effetto giuridico e sono prese tutte le misure necessarie, compresa le disposizioni legislative, saranno prese per specificare un’età minima per il matrimonio e rendendo obbligatoria la registrazione del matrimonio in un registro ufficiale.
Parte V
Articolo 17
1. Al fine di esaminare i progressi realizzati nell’applicazione della presente Convenzione viene istituito un Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna (qui di seguito detto “il Comitato”) composto, al momento dell’entrata in vigore della Convenzione, di 18, e dopo la ratifica o l’adesione del trentacinquesimo Stato Parte, di 23 esperti di alta autorità morale ed eminentemente competenti nel campo nel quale si applica la presente Convenzione, eletti dagli Stati firmatari tra i loro cittadini e che siederanno a titolo personale, tenendo conto del principio di una equa ripartizione geografica e della rappresentatività delle diverse forme di cultura e dei principali sistemi giuridici.
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati Parti. Ciascuno Stato firmatario può designare un candidato scelto tra i suoi cittadini.
3. La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati firmatari per invitarli a proporre le loro candidature entro due mesi. Il Segretario generale stabilisce un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, con l’indicazione degli Stati dai quali sono stati designati, e comunica la lista degli Stati firmatari.
4. Le elezioni dei membri del Comitato si svolgono in una riunione degli Stati firmatari convocata dal Segretario generale presso la sede delle Nazioni Unite. In tale riunione, per la quale i due terzi degli Stati firmatari costituiscono il quorum, le persone elette nel Comitato sono i nominati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati presenti e votanti.
5. I membri del comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri eletti alla prima elezione scade al termine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri sono estratti a sorte dal Presidente del Comitato.
6. L’elezione dei cinque membri supplementari del Comitato si svolge conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, dopo la trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri supplementari eletti in questa occasione scade al termine di due anni, mentre i nomi di questi due membri sono stati estratti a sorte dal Presidente del Comitato.
7. Per la copertura dei posti vacanti occasionali, lo Stato il cui esperto ha cessato di funzionare come membro del Comitato nomina un altro esperto tra i suoi cittadini, previa approvazione del Comitato.
8. I membri del Comitato, con l’approvazione dell’Assemblea generale, ricevono emolumenti dalle risorse delle Nazioni Unite alle condizioni che l’Assemblea può decidere, tenendo conto dell’importanza delle responsabilità del Comitato.
9. Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione il personale e le strutture necessari per l’efficace svolgimento delle funzioni del Comitato ai sensi della presente Convenzione.
Articolo 18
1. Gli Stati firmatari si impegnano a presentare al Segretario generale delle Nazioni Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, che hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito:
a) durante l’anno seguente all’entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato;
b) quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato.
2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 19
1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato elegge il proprio Ufficio per un periodo di due anni.
Articolo 20
1. Il Comitato si riunisce di norma per un periodo non superiore a due settimane ogni anno per esaminare i rapporti presentati conformemente all’articolo 18 della presente Convenzione.
2. Le riunioni del Comitato si tengono di norma presso la sede delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo conveniente stabilito dal Comitato (modifica, stato di ratifica)
Articolo 21
1. Il Comitato, tramite il Consiglio economico e sociale, riferisce annualmente all’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle sue attività e può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali sulla base dell’esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali saranno inclusi nel rapporto del Comitato insieme ai commenti, se del caso, degli Stati Parti.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette le relazioni del Comitato alla Commissione sulla condizione femminile per sua informazione.
Articolo 22
Gli organismi specializzati hanno il diritto di essere rappresentati all’esame dell’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell’ambito delle loro attività. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate a presentare relazioni sull’attuazione della Convenzione nei settori che rientrano nell’ambito delle loro attività.
Parte VI
Articolo 23
Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica le disposizioni che siano più favorevoli al raggiungimento della parità tra uomini e donne che possano essere contenute: a) nella legislazione di uno Stato firmatario;
oppure:
b) in qualsiasi altra convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore per tale Stato.
Articolo 24
Gli Stati firmatari si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie a livello nazionale volte a conseguire la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 25
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è designato depositario della presente Convenzione.
3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
4. La presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati. L’adesione è effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo 26
1. Una richiesta di revisione della presente Convenzione può essere presentata in qualsiasi momento da qualsiasi Stato Parte mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
2. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite decide in merito alle eventuali misure da adottare in relazione a tale richiesta.
Articolo 27
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 28
1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite riceve e diffonde a tutti gli Stati il testo delle riserve formulate dagli Stati al momento della ratifica o dell’adesione.
2. Una riserva incompatibile con l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione non è ammessa.
3. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento mediante notifica in tal senso indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne informa in seguito tutti gli Stati. Tale notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta.
Articolo 29
1. Qualsiasi controversia tra due o più Stati parti relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non sia risolta mediante negoziato sarà sottoposta, su richiesta di uno di essi, ad arbitrato. Se entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato le parti non sono in grado di concordare l’organizzazione dell’arbitrato, una di queste parti può deferire la controversia alla Corte internazionale di giustizia su richiesta in conformità con lo statuto della Corte.
2. Ciascuno Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione o della sua adesione, dichiarare di non ritenersi vincolato dal paragrafo I del presente articolo. Gli altri Stati Parti non sono vincolati da tale paragrafo nei confronti di uno Stato Parte che abbia formulato tale riserva.
3. Ogni Stato Parte che abbia formulato una riserva ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo può in qualsiasi momento ritirare tale riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Articolo 30
La presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
In fede dei sottoscritti – che debitamente autorizzati – hanno firmato la presente Convenzione.
Fonte: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women