Ubi societas ibi ius. Il caleidoiscopio giuridico delle adozioni

Ubi societas ibi ius. Lì dove esiste una società, lì esiste una legge. Qualsiasi organizzazione sociale necessita un ordinamento giuridico composto di norme, ossia di leggi. Tuttavia la società ha una sua dinamicità e complessità, una sua evoluzione culturale che non sempre è com-presa nel reticolato delle leggi, ma bensì attraverso le ordinanze. Ordinanze che si aprono ai mutamenti socio-culturali e agli interessi legittimi degli individui.

A favore di ordinanze con la capacità di incidere sulla realtà sociale di un paese, ci siamo rivolti all’avvocato Gabriella De Strobel per discutere di un’ordinanza rivoluzione suggellazione da parte di un single e del mondo delle adozioni in generale.

L’ordinanza che fa storia

L’ordinanza rivoluzionaria – n. 17100 pubblicata il 26 giugno 2019, della prima sezione della Corte di Cassazione, rivede la materia in Italia, sulla base di un caso specifico e potrebbe fare da apripista a un nuovo modo di concepire la famiglia. L’ordinanza si basa sull’adozione speciale, ex. art. 44 lettera d) legge 184/1983

La persona single che si è vista confermare il suo stato adottabile è una signora di 62 anni che si era presa cura di un bambino, abbandonato poco dopo la nascita dai genitori perché affetto da tetraparesi spastica. Non esistono norme che consentono l’adozione alle persone singole tranne in casi particolari, in questo caso la Corte di Cassazione si è basata sul presupposto che l’adulto ha istituito un buon rapporto con il minore e dato che il principio basilare delle adozioni è il perseguimento dell’interesse del minore, si è valutata la relazione affettiva significativa (parole dell’ordinanza) e la garanzia della continuità affettiva (la legge 173/2015 riconosce il principio del diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare)).

Si apre così uno spiraglio per l’adozione ai singoli. Vi è un interesse legittimo del bambino a vedere riconosciuti i propri legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura

Ci fa riflettere l’avv. De Strobel nell’evidenziare che una coppia per fare richiesta di adozione deve avere come requisito sostanziale l’essere sposata da 3 anni o essere sposata e convivere da almeno 3 anni, considerando la stabilità familiare un prerequisito per accogliere un bambino in casa. Si tratta quindi di un presupposto socio-culturale che considera la famiglia, composta da un uomo e una donna, l’ambiente adeguato per un bambino. La legge attuale per l’adozione del singolo prevede solo dei casi particolari.

Casi particolari previsti per legge in l’adozione: è consentita anche a un soggetto non coniugato

da parte di persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

– dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;

– quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dalla l. n. 104/1992 (art. 3, comma 1) e sia orfano di padre e di madre;

– quando vi sia la constatata l’impossibilità di affidamento preadottivo.

Fallimenti adottivi

In Italia, sussiste una buona percentuale di revoche dei bambini, i cosiddetti fallimenti adottivi. Il passaggio più critico nel procedimento di adozione ci spiega l’avv. Strobel è da rintracciare proprio nella fase dell’abbinamento; la criticità risiede proprio nel trovare la coppia adeguata e il meccanismo si inceppa. Ci sembra strano parlare di revoca in questo ambito, ma è quello che accade. In particolare, si riscontrano difficoltà con i ragazzi preadolescenti o adolescenti che hanno avuto esperienze brutte, ragazzi che in certi casi si avviano verso la tossicodipendenza. Essenziale è il ruolo dei servii sociali nell’accompagnare la coppia nel percorso preadottivo e adottivo.

Tante domande. Poche adozioni

Le coppie dichiarate adottabili sono 10.000, (ogni 3 anni la condizione di adottabilità scade),  ma le richieste di adozioni presentano un numero di gran lunga inferiore. Nel 2016 si sono avute 1548 richieste di adozioni e 1178 nel 2017. E ancora minore è il numero dei bambini dichiarati adottabili e ancora minore il numero dei bambini adottati.  Nel 2018, al fronte di 77 minori dichiarati adottabili, le adozioni sono state 30; i bambini rimangano in comunità poiché “non adottabili”. Un dato che fa riflettere.

Il processo di adozione è lungo e articolato e prevede tempi flessibili. Possono fare richiesta di adottabilità al Tribunale dei Minori, coniugi sposati da almeno 3 anni o sposati e che convivono da 3 anni; successivamente iniziano le indagini per verificare il loro stato di adottabilità- Incontri e colloqui con gli assistenti sociali, deputati a redigere la relazione che sarà inviata al giudice. Se i servizi sociali riscontrano delle anomalie chiedono alla coppia di tornare dopo un determinato periodo.

Le indagini devono essere completate entro  120 giorni, ma i tempi possono essere molto più lunghi, non sono tempi tassativi. Il potere dei servizi sociali è sostanzialmente acquisito dal Tribunale dei Minori. Se si ha una relazione contraria non si sarà dichiarati coppia adottabile; si può fare ricorso. Dopo la sentenza del Tribunale de Minori che dichiara lo stato di adottabilità di una coppia, si rientra nell’elenco ufficiale delle coppie adottabili, e da cui inizia la ricerca dell’abbinamento., sempre guidato dai Servizi Sociali che individuano la situazione.

Si ha un periodo preadottivo, al termine del quale viene redatta una nuova relazione che porta alla dichiarazione di adozione definitiva, con da parte del Tribunale dei Minori.

Se una coppia decide di optare per l’adozione internazionale si rivolge alla Commissione di Adozione Internazionale che autorizza i vari enti adibiti a queste procedure, ( tra i “paesi di adozione” figura al primo posto  la Federazione Russa con il 17.9%, a cui segue l’Ungheria) che curano la procedura e l’individuazione del bambino. Si svolge tutto l’iter all’estero, i costi variano da ente ad ente, ma sono abbastanza calmierati. Una volta che è l’abbinamento funziona, il paese in oggetto deve emanare la sentenza di adottabilità.

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