La Cirinnà è legge

Cirinnà

Una storia lunga 30 anni” è giunta ad una conclusione: il disegno di legge Cirinnà è legge e l’Italia ha finalmente una legge sulle unioni civili, perfettibile probabilmente, ma non si può sottacere che un passo importante è stato compiuto.  Oseremo dire, storico. Un riconoscimento giuridico doveroso che ha faticato a farsi strada e che ora permetterà la formalizzazione socio-giuridica.

La legge è stata approvata l’11 maggio 2016 con 372 voti favorevoli, 51 contrari e 99 astenuti. Il disegno di legge ha il seguente titolo: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

Il testo è diviso in due parti e prevede la regolamentazione sia delle unioni civili per coppie dello stesso sesso sia i patti di convivenza, vale a dire coppie di fatto rivolte sia a coppie omosessuali che eterosessuali. Così come leggiamo nel testo, consta di due Capi:

Il Capo I introduce ex novo nel nostro ordinamento l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi dell’Art. 2 della Costituzione.

Il Capo II reca invece una disciplina della convivenza di fatto sia eterosessuale che omosessuale, orientata essenzialmente a recepire nell’ordinamento legislativo le evoluzioni giurisprudenziali già consolidate nell’ambito dei diritti e dei doveri delle coppie conviventi.

In virtù della nuova legge, come nella maggior parte dei paesi europei ed oltreoceano, le coppie omosessuali potranno godere dei diritti civili di ogni coppia con-sacrata, così come la reversibilità e il diritto successorio.

Questi ultimi due punti stanno già scatenando “l’ira funesta” tra gli oppositori della legge poiché non rientrano tra i diritti delle coppie di fatto eterosessuali, tralasciando probabilmente il “fatto” che da secoli le coppie eterosessuali accedono al rito coniugale (civile e religioso), e non sempre con esiti positivi.

Per mesi abbiamo assistito a forti opposizioni che hanno portato a due importanti passi indietro: il ritiro della stepchild adoption e “l’obbligo di fedeltà”. Perché mai l’adozione dei figli del proprio/propria partner sia considerata un attento alla famiglia “tradizionale” non è univocamente chiaro.  Forse sarebbe meglio sostituire all’aggettivo “tradizionale”, l’aggettivo “naturale” in quanto la famiglia naturale è quella che nasce dall’amore e dal rispetto reciproco. Ancora meno comprensiva appare il mancato vincolo della fedeltà.

Per la lettura della legge è possibile scaricare il testo integrale, mentre per leggere le principali tematiche consigliamo l’articolo “Unioni Civili”, la legge spiegata in 20 punti e Unioni civili, i punti essenziali della legge

 

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