Proposta di legge Guglielmo Minervini – Quote generazionali nelle istituzioni

Fino al 31 luglio 2025 è possibile firmare per il progetto di legge d’iniziativa popolare sulle quote generazionali. Servono 50mila firma per sottoporre la proposta legislativa al Parlamento, depositata presso la Suprema Corte di Cassazione lo scorso febbraio con la denominazione da Guglielmo Minervini – Quote generazionali nelle istituzioni.

Minervini – sindaco di Molfetta dal 1994 al 2001 e consigliere regionale dal 2005 fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2016 –  è da tutti gli schieramenti partitici riconosciuto ed apprezzato come ideatore ed esecutore della ‘politica generativa‘, per le sue idee innovatrici nelle  politiche giovani, assurte a modello in ambito europeo.

La proposta nasce su iniziativa dell’Associazione Guglielmo Minervini con lo scopo di ricucire l’esistente e annoso distacco tra la politica e le istituzioni e i giovani, generato in questi ultimi dalla difficoltà di vedere dei miglioramenti attraverso il voto o rappresentate le loro istanze, esclusi dal dibattito pubblico e dalle decisioni che ricadono sul loro vivere quotidiano.

Per incentivare una loro partecipazione alle res publica ad ampio spettro si punta ad introdurre delle quote minime di rappresentanza, affinché le nuove generazione abbiano lo spazio giusto per partecipare alle decisioni che siano inclusive alle esigenze di tutte le fasce di età.

Ma “con l’introduzione delle quote generazionali in tutti i livelli istituzionali, si intende favorire il ricambio politico“ e garantire che le politiche pubbliche sappiano “affrontate in modo sostenibile e inclusivo le future sfide sociali ed economiche“ specificano gli autori del testo.

Come firmare 

Prima di riportare di riportare i 10 articoli che formano la proposta di legge,  vi ricordiamo che si può firmare entro il 31 luglio 2025 presso le sedi comunali della propria città (previa informazione sui moduli e gli orari) o online al sito firmereferendum.giustizia.it.

Per ulteriori informazioni contattare via e-mail il Comitato promotore – quotegenerazionali@gmail.com.

Proposta di legge Guglielmo Minervini – quote generazionali nelle istituzioni

Articolo 1 – Obiettivo della legge

1.1 La presente legge ha l’obiettivo di garantire una rappresentanza equilibrata delle generazioni all’interno delle istituzioni politiche, con particolare attenzione alle fasce più giovani, attraverso l’introduzione di quote generazionali obbligatorie per le elezioni politiche, regionali e comunali.

1.2 L’introduzione delle quote generazionali si prefigge di favorire il ricambio generazionale, di promuovere una politica più inclusiva e di incentivare la partecipazione dei giovani alla vita democratica.

Articolo 2 – Definizione di quota generazionale

2.1 Per “quota generazionale” si intende la percentuale di rappresentanti appartenenti a ciascuna fascia di età, distribuite nelle diverse sedi istituzionali, con particolare riferimento alle seguenti categorie:

  1. a) Giovani: persone con età compresa tra i 18 e i 35 anni;
  2. b) Adulti: persone con età compresa tra i 36 e i 55 anni;
  3. c) Anziani: persone con età di 56 anni e oltre.

2.2 La quota di rappresentanza per ciascuna fascia di età sarà stabilita tenendo conto della composizione demografica della popolazione italiana, come risultante dai dati Istat.

Articolo 3 – Quote generazionali nelle elezioni politiche (Parlamento)

3.1 Nelle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, i partiti politici e i gruppi politici che partecipano alle elezioni dovranno rispettare le seguenti percentuali minime di candidati per ciascuna fascia di età:

  1. a) Giovani (18-35 anni): almeno il 20% dei candidati;
  2. b) Adulti (36-55 anni): almeno il 40% dei candidati;
  3. c) Anziani (56 anni e oltre): almeno il 40% dei candidati.

3.2 In caso di violazione delle quote di cui al comma 1, le liste presentate saranno inammissibili e non potranno partecipare alle elezioni.

Articolo 4 – Quote generazionali nelle elezioni regionali

4.1 Nelle elezioni per i Consigli regionali, le liste di candidati dovranno rispettare le seguenti quote generazionali:

  1. a) Giovani (18-35 anni): almeno il 15% dei candidati;
  2. b) Adulti (36-55 anni): almeno il 45% dei candidati;
  3. c) Anziani (56 anni e oltre): almeno il 40% dei candidati.

4.2 Le Regioni che, attraverso le loro leggi elettorali, non rispettano le disposizioni contenute nel presente articolo dovranno adeguarsi entro sei mesi dalla promulgazione della legge.

Articolo 5 – Quote generazionali nelle elezioni comunali

5.1 Nelle elezioni per i consigli comunali e per le cariche di sindaco, i partiti e le coalizioni dovranno rispettare le seguenti quote generazionali:

  1. a) Giovani (18-35 anni): almeno il 10% dei candidati;
  2. b) Adulti (36-55 anni): almeno il 50% dei candidati;
  3. c) Anziani (56 anni e oltre): almeno il 40% dei candidati.

5.2 Nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, le percentuali di cui al comma 1 potranno essere ridotte di un terzo, ma dovrà essere comunque garantita una rappresentanza delle diverse fasce generazionali.

Articolo 6 – Meccanismi di selezione e alternanza

6.1 I partiti, le coalizioni e le liste civiche dovranno garantire l’alternanza tra candidati delle diverse fasce di età all’interno delle proprie liste, in modo da assicurare un’adeguata distribuzione delle generazioni in tutte le posizioni di candidatura.

6.2 Ogni lista elettorale dovrà presentare candidati di età diversa in ogni sezione, e le liste dovranno essere predisposte in modo da favorire la rappresentanza proporzionale di ciascuna fascia di età.

Articolo 7 – Incentivi per i partiti che rispettano le quote generazionali

7.1 I partiti che rispettano le quote generazionali potranno beneficiare di incentivi economici, tra cui l’accesso a un maggior finanziamento pubblico previsto dalla legge sui partiti politici, e potrà essere previsto un premio di visibilità in occasione della campagna elettorale.

7.2 I partiti dovranno altresì attuare politiche di inclusione dei giovani, quali programmi di formazione politica, tirocini e stage all’interno delle proprie strutture.

Articolo 8 – Monitoraggio e controllo

8.1 Un Comitato Nazionale per la Parità Generazionale, istituito presso il Ministero dell’Interno, avrà il compito di monitorare l’applicazione delle quote generazionali a livello nazionale, regionale e comunale.

8.2 Il Comitato avrà inoltre il compito di fornire un rapporto annuale sul rispetto delle quote generazionali, fornendo i dati sulle elezioni e sulle candidature presentate da ciascun partito, coalizione o lista.

Articolo 9 – Entrata in vigore e applicazione

9.1 La presente legge entrerà in vigore sei mesi dopo la sua approvazione definitiva da parte del Parlamento e sarà applicabile a tutte le elezioni successive.

9.2 Le disposizioni in materia di quote generazionali nelle elezioni comunali entreranno in vigore alle successive elezioni amministrative dopo l’approvazione della legge.

Articolo 10 – Disposizioni finali

10.1 Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

10.2 Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, il Governo adotterà i provvedimenti necessari per la sua attuazione, incluse le modifiche alle leggi elettorali regionali e comunali per garantire la piena attuazione delle quote generazionali.

Firma dei promotori

La proposta di legge è sottoscritta da un numero sufficiente di cittadini, secondo quanto previsto dalla legge sull’iniziativa popolare, e sarà presentata al Parlamento per la discussione e l’approvazione.

 

 

 

Immagine tratta dalla pagina Facebook – Guglielmo Minervini APS

 

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