Divorzio. Niente assegno all’ex se ha un reddito di mille euro al mese

Divorzio. 1000 euro al meseStabilito il parametro di autosufficienza economica del coniuge più debole in caso di divorzio, che sancisce se ha diritto o no all’assegno di mantenimento.

1000 euro circa sono il tetto che determina il mantenimento; se il coniuge più debole ha un reddito inferiore a 1000 euro mensile ha diritto a un assegno compensativo, se ha un assegno sopra i 1000 euro il diritto le può essere negato.

Il parametro è contenuto nell’ordinanza presidenziale della IX Sezione (Settore Famiglia) del Tribunale di Milano, emessa il 22 maggio 2017, che chiarisce la riforma avviata dalla storica sentenza 11504 della Corte di Cassazione del 10 maggio 2017che ha abolito il diritto al mantenimento dello stesso tenore di vita, goduto durante il matrimonio, al coniuge economicamente più debole anche dopo il divorzio, sostituendolo con il criterio dell’autosufficienza economica.

Ma quando una persona può essere ritenuta economicamente autosufficiente? Per l’ordinanza del Tribunale di Milano quando  l’ex coniuge ha un reddito annuo di 11.528,41 euro. Perché proprio questo importo? Perché è la soglia limite per ottenere il patrocinio gratuito, ossia il tetto per considerare una persona con risorse non sufficienti per vivere e avente, quindi, diritto, se lo necessiti, a un avvocato a spese dello Stato.

Il Tribunale di Milano spiega nell’ordinanza che ha scelto tale importo come “parametro” di riferimento per definire l’autosufficienza economica, perché è un ammontare di reddito certo e valido per tutto il territorio nazionale.

La persona, quindi, che ha entrate pari a circa 1000 euro mensili, pur divorziando da un coniuge molto ricco non avrà diritto all’assegno divorzile, nel pieno rispetto della sentenza della Corte di Cassazione che, negando all’assegno la funzione del mantenimento del tenore di vita, l’ha svincolato dalle capacità di reddito del coniuge economicamente più forte, a meno che non abbia “le capacità e possibilità effettive di lavoro e la stabile disponibilità di un’abitazione”.

Come ribadisce e chiarisce il Tribunale di Milano, l’assegno di divorzio non deve tradursi in “un’impropria misura finalizzata a colmare le sperequazioni fra i redditi degli ex coniugi”, ma parte dalle verifiche delle posizioni singole, e “queste devono essere lette secondo il principio dell’auto-responsabilità economica di ciascuno”.

Ma giacché rimane salvo il principio irrinunciabile del “non pregiudicare” la possibilità del soggetto più debole a condurre una vita dignitosa, considerando che 11.528,41 è un reddito annuo insufficiente per vivere in alcune città d’Italia (basti pensare a Roma o Milano), l’ordinanza precisa che oltre al limite del patrocinio gratuito, si può tenere conto “del reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive e abita”.

Quindi il Tribunale di Milano con l’ordinanza del 22 maggio 2017 stabilisce che una persona è autosufficiente economicamente quando il suo tetto di entrate è equivalente al patrocinio gratuito o a quello medio percepito nella zona in cui vive.

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