Obbligo al mantenimento familiare. Il carcere per chi non la rispetta
Rischiano fino a un anno di carcere e la multa fino a 1.032 euro gli ex coniugi non puntuali nel versamento dell’assegno di mantenimento. Lo prevede l’artico 570bis, del Codice penale relativo alla Violazione degli obblighi di assistenza familiare, entrato in vigore dal 6 aprile 2018.
Recita l’articolo “Le pene previste dall’articolo 570 (obbligo dell’assistenza familiare ndr) si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
Come anticipato le pene previste per il mancato rispetto del provvedimento consistono nella multa che varia dai 103 ai 1032 euro e alla reclusione in carcere sino a un anno.
L’articolo 570 bis del codice penale annesso l’articolo 570, è frutto della necessità di riordinare la disciplina nazionale, riunendo in un’unica norma, alcune speciali sparse nella legge sul divorzio e nella legge sull’affido condiviso, dove dunque vengono abrogate, ma, affermano gli esperti il quadro non appare del tutto chiaro.
Per come viene formulata la norma, esplicita sì la rilevanza penale, ma farebbe pensare che “il mancato versamento dell’assegno dopo la separazione possa riguardare solo i figli (e non il coniuge) e nel caso in cui l’affido della prole è condiviso e non si tratta di un affidamento esclusivo”.
Così come sembrerebbe che per evitare la condanna, “non sarebbe sufficiente” versare puntualmente l’importo preciso del mantenimento stabilito ma si dovrebbe essere in regola anche con i rimborsi delle spese straordinarie per i figli.
Malgrado le buone intenzioni del legislatore di fare ordine, quindi, sembrano profilarsi nuove difficoltà giuridica da affrontare per gli attori in causa.