Prima proposta di legge in Italia per regolarizzare la gestazione per altri
Il 3 marzo 2016 l’Associazione Luca Coscioni ha presentato presso la sala stampa della Camera dei deputati, la proposta di legge per regolamentare la pratica della maternità assistita.
La proposta “Disciplina della gestazione per altri” è stata presentata da Marco Cappato e Filomena Gallo, rispettivamente tesoriere e segretario dell’Associazione, anche attraverso la testimonianza di due casi italiani di gestazione per altri.
Come si legge sul sito dell’Associazione, l’elaborazione del testo è nato dall’esigenza di colmare il vuoto legislativo “dove si annidano i rischi, le discriminazioni e lo sfruttamento paventati da molti, per tutelare le donne attraverso limiti e paletti e garantendo così i diritti di tutti”.
ll testo di legge “Disciplina della gestazione per altri” consta di sette articoli. Per la donna donatrice prevede i seguenti requisiti:
– che accetti liberamente e volontariamente di portare a termine una gravidanza per altri;
– che sia maggiorenne, che abbia già dei figli e che sia economicamente autosufficiente
– di “ospitare nel proprio utero fino al termine della gravidanza, un embrione prodotto attraverso le tecniche di fecondazione assistita”. La gestante, quindi, non dovrà avere nessun rapporto genetico con l’embrione.
– “che s’impegni con atto irrevocabile da sola o unitamente alla persona con cui è sposata o è convivente di rinunciare a qualsivoglia diritto genitoriale sul bambino che nascerà”;
– che accetti di sottoporsi a tutti gli esami clinici previsti dalla normativa vigente, prima e durante la gravidanza al fine di garantire la sicurezza e la tracciabilità
Mentre i richiedenti, single, coppie etero o omosessuali, devono avere i seguenti requisiti:
– essere maggiorenni,
– viventi;
– in età potenzialmente fertile;
– quando hanno problemi di salute o si trovano in condizioni che impediscono la riproduzione;
– i richiedenti o richiedente s’impegnano di assumere la piena custodia del bambino; esercitano il diritto della patria potestà e non possono disconoscere o negare il rapporto di filiazione, fin dal momento dell’impianto dell’embrione nell’utero.
I richiedenti s’impegnano di provvedere a tutte le spese inerenti, l’impianto dell’embrione, la gravidanza e il parto, più il rimborso alla gestante equivalente alla perdita di reddito prima, durante e dopo la gravidanza.
L’accordo tra i richiedenti e la donna che si presta alla gestazione viene stipulato alla presenza di un avvocato, attraverso una scrittura privata. L’avvocato attesta l’autenticità delle firme e la consapevolezza della libera decisione e volontà della donna. A tutte le parti è richiesto il rispetto e la riservatezza dell’accordo.
Il nascituro avrà lo status di “figlio di chi ha chiesto di accedere alla surrogata”, formula riportata anche sull’atto di nascita.
L’aspetto della fecondazione in vitro per la gestante è rimandato all’articolo 7 della legge 40, che disciplina la procreazione assistita.
Il testo di legge “Disciplina della gestazione per altri” prevede di sanare anche le situazioni pre-esistenti, ossia dei bambini già nati attraverso questa pratica. Mantiene invece il divieto e le sanzioni, già previste dalla legge 40, di commercializzazione dell’uso della maternità assistita.
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