Novità in materia di genitorialità e lavoro agile
Accesso prioritario al lavoro agile e ad altre modalità di lavoro flessibile, per lavoratrici e lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata, per i prestatori di assistenza e per i genitori naturali e adottivi, con figli entro i 12 anni e senza limiti di età, nel caso di figli con disabilità.
Entra in vigore il 13 agosto 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 relativo all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, in attuazione della direttiva UE 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.
Nell’ottica della piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all’assistenza, i congedi, i permessi e gli altri istituti oggetto del decreto, sono estesi anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Lavoro agile
Hanno priorità di accesso al rapporto di lavoro in modalità agile, le lavoratrici e i lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata.
La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione di tali misure è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
Partner
Ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa (i contributi figurativi sono contributi accreditati ai lavoratori pubblici o privati, senza onere a carico degli stessi), anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore che ne sia coniuge, parte di un’unione civile, convivente di fatto o parente o affine entro il secondo grado.
Congedo di paternità obbligatorio
Altra novità è la strutturazione del congedo di paternità obbligatorio, applicato al padre naturale, adottivo o affidatario. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si può astenere dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili in ore, da utilizzare anche in via non continuativa ed è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre.
Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita.
Il congedo parentale è esteso fino al dodicesimo anno di vita del figlio, e a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennita’ pari al 30 per cento della retribuzione.
La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia,
Congedo alternativo
I genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi.