Cassazione. Incontri (non) fortuiti sul web? È tradimento e si pagano le spese

Cari signori mariti, non è abbandono del tetto coniugale se vostra moglie se n’ è andata di casa per avervi sorpreso a cercare nuovi incontri online, perché stavate compiendo un vero atto d’infedeltà.

Dura lex sed lex, confermata dalla Corte di Cassazione la quale, convalidando la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, ha respinto il ricorso di un ex marito intenzionato ad addebitare la causa di separazione all’ex moglie, per aver violato l’obbligo di coabitazione. Quest’ultima, infatti, aveva lasciato la casa e il marito dopo averlo colto in flagrante mentre cercava nuovi incontri sul web. Un atto, quest’ultimo, ritenuto dalla Corte Suprema una violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale.

Oltre ad addebitare la causa della fine del matrimonio  alla moglie, il signore chiedeva ai giudici l’eliminazione dell’assegno mensile di 600 euro, stabilito per il mantenimento della stessa. Ma i giudici della Cassazione, nonostante  la signora sia molto più giovane dell’ex marito e benestante,  in grado, quindi, di provvedere a se stessa come vorrebbe il nuovo criterio stabilito dalla medesima Corte,  hanno confermato l’assegno di mantenimento.

Naturalmente l’obbligo di fedeltà coniugale riguarda sia i mariti sia le mogli: il verdetto della Cassazione è valido per tutti.

Ma non era un obbligo superato?

E pensare che nella scorsa legislatura un gruppo di 16 parlamentari aveva presentato al Senato un DDL (prima firmataria Laura Cantini) per l’eliminare dal codice civile l’obbligo di fedeltà reciproca tra i coniugi.  La proposta di legge si apre con la seguente introduzione “ L’obbligo reciproco di fedeltà tra i coniugi è un retaggio di una visione ormai superata e vetusta del matrimonio, della famiglia e dei doveri e diritti dei coniugi”.

L’obbligo di fedeltà reciproca rientra nei doveri-diritti del matrimonio ed è disciplinato dall’articolo 143 del Codice Civile. L’addebito della separazione per offesa all’obbligo di fedeltà, quando richiesto come nel caso sottoposto alla Cassazione, è sempre stato riconosciuto nel caso in cui la relazione extraconiugale sia la causa “dell’intollerabilità della convivenza” e non la conseguenza; vale a dire, una vicenda d’infedeltà isolata e remota, ad esempio, se seguita da un periodo di convivenza non rappresenta motivo di addebito. Una passeggiata birichina sul web invece sì, se mina l’equilibrio della convivenza.

Il coniuge reo dell’addebito di separazione non ha diritto al mantenimento, salvo nei casi di reali problemi di sopravvivenza.

Attenzione, quindi cari signori e signore, se credete che navigare sul web alla ricerca di nuovi incontri sia soltanto un’ innocua evasione, potreste ritrovarvi in guai seri perché equivale al tradimento: reale non virtuale, è tutt’altro dall’essere considerato un retaggio del passato.

Condividi:

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.