Il significato di aggressione nel diritto internazionale

Il concetto generale di attacco contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato, considerato come condotta illecita, è stato formulato nel Patto della Società della Nazioni nel 1919 e ribadito nella Carta delle Nazioni Unite nel 1945 dove si attribuisce al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il potere di accertare, nei casi concreti, la presenza di un atto d’aggressione, che il diritto internazionale considera un crimine contro la pace.

Secondo l’Assemblea generale delle Nazioni Unite (risoluzioni sulle relazioni amichevoli tra Stati del 1970 e sulla definizione di aggressione del 1974) si qualificano come aggressione, tra l’altro: la violazione di frontiere internazionali, se implicante la minaccia o l’uso della forza; le rappresaglie armate; l’invasione, l’occupazione militare, l’annessione con la forza di territorio altrui; il bombardamento del territorio di un altro Stato; il blocco militare dei suoi porti o delle sue coste; l’attacco contro le forze armate di un altro Stato mediante proprie forze armate o attraverso l’invio di forze irregolari o di mercenari; a essa sarebbero inoltre riconducibili, come aggressione indiretta, l’organizzazione o il sostegno prestati da uno Stato a forze irregolari o a bande armate, in vista di incursioni contro un altro Stato o della partecipazione ad atti di guerra civile o ad atti di terrorismo contro un altro Stato.

Ma attenzione le risoluzioni dell’Assemblea generale Onu, consonanti con alcune pronunce della Corte internazionale di giustizia, pur se di guida all’interpretazione della nozione di aggressione, non sono obbligatorie, né per gli Stati né per gli organi internazionali, principalmente il Consiglio di sicurezza, al quale l’art. 39 della Carta attribuisce al riguardo un potere di valutazione discrezionale, di natura eminentemente politica.

Il caso specifico

Secondo il sito specializzato Altalex  sotto il profilo prettamente giuridico il conflitto la crisi dell’Ucraina causata dall’aggressione russa, rientra nel consueto rispetto della sovranità popolare di uno Stato, l’Ucraina, appunto “soggetto autonomo,  riconosciuto nella sua piena integrità territoriale e dei confini dalle Nazioni Unite, dalle principali organizzazioni internazionali e dalla comunità degli Stati. La Carta delle Nazioni Unite all’articolo 2 paragrafo 4 impone in particolare agli Stati di astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza dirette ‘contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato’”.

Diritto internazionale alla mano svaniscano sia i richiami del presidente russo Putin alla comune “madre Russia” sia la sua difesa delle minoranze etniche filo –russo (in Donetsk e Luhansk, le due repubbliche separatiste del Donbass, sude-est dell’Ucriana) e l’ autodeterminazione dei popoli.

“Nel diritto internazionale il richiamo a tale principio, che legittima le c.d. ‘guerre di liberazione nazionali’ – spiega Altalex – è ammesso solo in determinate circostanze, ovvero quando risulta acclarato che ‘i popoli’ sono costretti a lottare ‘contro la dominazione coloniale e l’occupazione straniera e contro regimi razzisti’ (vedi I Protocollo addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra, all’articolo 1 del paragrafo 4, e nel Patto sui diritti civili e politici del 1996, all’articolo 1)”.

Le minoranze etniche possono reclamare comunque diritti civili e politici in forme di autonomia amministrativa e rappresentanza politica, senza porre però in discussione l’integrità dello Stato di appartenenza. “A stretto rigore, dunque, salvo i casi citati di dominazione coloniale, regime razzista, o occupazione straniera, nel diritto internazionale rimane inviolabile il principio della sovranità e della integrità territoriale degli Stati, e non può declinarsi un “diritto alla secessione”. L’autodeterminazione non è quindi riconoscibile nemmeno a ‘movimenti secessionisti che facciano capo ad un popolo che coesiste insieme ad altri in uno Stato federale indipendente’: così Natalino Ronzitti in Diritto internazionale dei conflitti armati, 2017”.

Norme ribadite – dopo il dibattito l’ approvazione della Comunità internazionale – nell’articolo 8 bis dello Statuto della Corte penale internazionale, negli emendamenti adottati a Kampala nel 2010 e in vigore dal 2012.

 

Fonti: Treccani e Altalex

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