I quesiti dei 5 referendum abrogativi

L’8 e il 9 giugno 2025 urne aperte in Italia per votare 5  quesiti referendari abrogativi, 4 sul lavoro e 1 sulla cittadinanza.

Promossi dai sindacati e dalle associazioni, la Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibili i 4 referendum sul lavoro, per i quali sono state raccolte più di 4 milioni di firme e il referendum per la cittadinanza con 637mila firme.

Di seguito riportiamo i quesiti referendari abrogativi e la spiegazione di ciascuno.

Primo referendum sul lavoro

Licenziamenti illegittimi

Quesito –  «Volete voi l’abrogazione del decreto legislativo  4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza

Questo referendum chiede l’abrogazione della disciplina introdotta con il Jobs Act (legge del 2015: riforma del mercato del lavoro italiano), sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti.

Secondo la CGIL superano i 3 milioni e 500mila, ad oggi, i lavoratori e le lavoratrici – assunti dal 7 marzo 2015 in poi –  danneggiati da questa norma che impedisce di essere reintegrati nel posto di lavoro anche nel caso in cui il giudice dichiari ingiusta e infondata l’interruzione del rapporto. Il datore di lavoro, infatti, non è più tenuto a osservare “la giusta causa o il giustificato motivo” per licenziare un/una dipendente, come è stato fino al 2015.

L’attuale contratto a tutele crescenti stabilisce che il datore di lavoro è obbligato a reintegrare il lavoratore ingiustamente licenziato nei soli casi di: licenziamento discriminatorio, licenziamento nullo, licenziamento inefficace perché intimato in forma orale, licenziamento per motivi relativi alla disabilità psichica o fisica del lavoratore, licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa rispetto al quale sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.

La Corte Costituzionale

Nel 2024 la Corte Costituzionale italiana ha emesso due sentenze  – le n. 128 e 129 – in cui si ribadisce la necessità di criteri rigorosi e giustificazioni solide per i licenziamenti, promuovendo una maggiore equità nel mondo del lavoro”.

La sentenza 128 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.

La sentenza 129 non dichiara illegittimo il contratto a tutele crescenti in sé, accogliendo sola tutela indennitaria, senza reintegrazione, ma interpreta il regime delle tutele, evidenziando un importante aspetto della reintegrazione nei licenziamenti disciplinari per fatti punibili solo con sanzione conservativa.

Quando il fatto contestato al lavoratore esiste, ma secondo il contratto collettivo nazionale non giustifica il licenziamento (perché punito solo con sanzioni conservative come l’ammonizione, la sospensione, ecc.), per i contratti a tutele crescenti deve valere il diritto alla reintegrazione.

Secondo referendum sul lavoro

 Maggiori tutele per i lavoratori/trici delle piccole imprese rispetto all’indennità nei casi di licenziamento

Quesito – «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»

Spiega la CGIL che questo quesito riguarda “la cancellazione del tetto all’indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese. In quelle con meno di 15 dipendenti (in Italia oltre il 93% delle imprese) in caso di licenziamento illegittimo, oggi una lavoratrice o un lavoratore ha diritto a un’indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale, anche qualora una/un giudice reputi infondata l’interruzione del rapporto.

Questa è una condizione che tiene i/le dipendenti in uno stato di forte soggezione. Obiettivo è innalzare le tutele di chi lavora, cancellando il limite massimo di sei mensilità all’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato affinché sia la/il giudice a determinare il giusto risarcimento senza alcun limite”.

Terzo referendum sul lavoro

Introduzione della causale per i contratti a termine

Quesito – «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente”?»

Il terzo referendum punta a cambiare le regole dei contratti a tempo determinato.  Oggi le aziende possono assumere a tempo determinato, per un anno intero, senza fornire nessun motivo oggettivo che giustifichi la temporaneità contrattuale (la causale).

L’obiettivo di questo referendum è fare indicare alle aziende la motivazione della scelta del contratto a termine, in modo da contrastare il precariato, riducendo un’estrema flessibilità contrattuale, così da garantire maggiore tutele di stabilità ai lavoratori.

Quarto referendum sul lavoro

Tutela dei lavoratori negli appalti e la responsabilità in caso di infortuni sul lavoro

Quesito – «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”?»

Arrivano fino a 500mila, in Italia, le denunce annuali di infortunio sul lavoro; quasi 1000 i morti. Con questo referendum si vuole modificare la situazione attuale, la quale, in caso di incidente nel corso di un lavoro appaltato, preclude l’estensione  della responsabilità all’azienda appaltante.

L’art. 26, comma 4, del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro recita:

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Con il referendum, chi affida il lavoro sarà comunque responsabile dell’infortunio. L’obiettivo è spingere le aziende a scegliere per i loro appalti, ditte sicure e affidabili in grado di garantire la sicurezza sul lavoro.

Quinto referendum. Cittadinanza italiana

Quesito – «Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?»

Questo referendum si propone di ridurre i tempi per richiedere la cittadinanza italiana da 10 a 5 anni di residenza legale in Italia ininterrotta, ripristinando un requisito introdotto nel 1865 e rimasto invariato fino al 1992.

Il referendum lascia inalterati gli altri requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza italiana quali: la conoscenza della lingua italiana; il possesso negli ultimi anni di un reddito stabile; essere in regola con il pagamento delle imposte e non rappresentare un pericolo per la sicurezza dello Stato.

Secondo l’art. 14 della legge n. 91/1992, se un cittadino straniero ottiene la cittadinanza italiana, i suoi figli minorenni (sotto i 18 anni) acquisiscono automaticamente la cittadinanza italiana insieme al genitore, purché convivano stabilmente con lui.

Pertanto se  i figli sono maggiorenni, non acquisiscono automaticamente la cittadinanza. Dovranno eventualmente presentare una loro domanda autonoma.

Questo referendum dunque aiuterebbe quasi 3 milioni di persone nate o cresciute in Italia da famiglie straniere che studiano, lavorano e vivono in Italia, e ci porterebbe alla pari con gli altri stati europei che hanno già compreso i benefici che derivano per l’intero Paese la loro completa integrazione.

Voto fuori sede

Ricordiamo, infine, che per questa votazione referendaria tutti gli elettori che  si trovano in una provincia diversa da quella alla quale sono iscritti per votare, potranno votare rimanendo fuori sede.

Per sapere come fare, gli interessati posso consultare l’articolo – Referendum. Come votare fuori sede.

 

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.