Ddl testamento biologico. Il paziente può rifiutare le cure

TestamentoIl 19 aprile 2017, nel corso della discussione nell’Aula della Camera del DDL sul Testamento biologico, è stato approvato l’emendamento del primo articolo che garantisce al paziente, in fase terminale, il diritto di rifiutare il trattamento sanitario, abbandonando totalmente la terapia.
L’emendamento, elaborato dal presidente della commissione stessa, Mario Marazziti afferma il medico, anche nel caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato, dovrà “adoperarsi per alleviarne le sofferenze, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente. A tal fine è sempre garantita  un’appropriata terapia del dolore  (legge 38 del 2010, ndr), con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative”.

Il diritto al rifiuto dell’accanimento terapeutico dovrà essere rispettato anche dalle strutture sanitarie private confessionali, convenzionate con il sistema sanitario, le quali non potranno chiedere alla Regione l’esonero dall’applicazione delle norme del bio – testamento di quelle norme “non rispondenti alla carta di valori su cui fondano i propri servizi”.  Bocciato a scrutinio segreto, con 335 no e 82 sì, l’emendamento in materia di Gian Luigi Gigli con il quale si sarebbero potuto evitare “le penalizzazioni” alle strutture private.

Di contro, però è stato altresì votato l’emendamento che stabilisce il diritto al medico all’obiezione di coscienza.  A fronte della richiesta del paziente di sospendere le terapie, si voglia la sospensione della nutrizione e idratazione artificiale o il distacco dai macchinari, il medico, pur essendo esonerato da qualsiasi responsabilità,  può rifiutarsi: “non ha obblighi professionali”.  Il paziente potrà far valere la sua volontà rivolgendosi a un altro operatore sanitario all’interno della stessa struttura.

Approvato, infine l’articolo 1 del Ddl, il quale permette si esprimere preventivamente il suo consenso o rifiuto ai trattamenti sanitari, redigendo per iscritto la Dat (Dichiarazione Anticipata del Trattamento).

Il 20 aprile 2017 il DDL  ha terminato il suo iter alla Camera ed è passato all’esame del Senato.

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