La Costituzione della Repubblica romana 1849

L’esperienza della Repubblica Romana del 1849 – nata nell’ambito dei grandi moti liberali europei del 1848 – è ritenuta uno degli avvenimenti fondanti della storia italiana.  Durò pochi mesi (dal 9 febbraio al 3 luglio) ma bastarono per fare di quella vicenda la promessa di una prossima Italia unita , democratica e libera.  Fu, inoltre lo scenario della prima e ultima esperienza politica in campo di Giuseppe Mazzini.

Con Mazzini erano confluiti a Roma i liberali da ogni parte di Italia e dall’estero che fecero della Repubblica il laboratorio d’idee democratiche e liberali che portarono all’elaborazione della Costituzione della Repubblica, approvata e proclamata il 3 luglio quando fu letta al popolo dal balcone del Palazzo Senatorio in Campidoglio da Giuseppe Galletti e fu l’ultimo atto della Repubblica Romana.

La Costituzione della Repubblica Romana è costituita da 8 principi fondamentali (seguono 69 articoli) di straordinaria modernità che introducevano – fra gli altri – la sovranità del popolo, il suffragio universale, l’uguaglianza, la libertà di culto, l’abolizione della pena di morte, la laicità dello Stato, la divisione dei poteri – cardini delle costituzioni delle democrazie liberali del Novecento.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA

(1849)

Principii fondamentali

I – La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.

II – Il regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la libertà, la fraternità. non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.

III – La repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV – La repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’italiana.

V – I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI – La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll’interesse politico dello stato è la norma del riparto territoriale della repubblica.

VII – Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.

VIII – Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale.

Titolo I

Dei diritti e dei doveri de’ cittadini

Art. 1 – Sono cittadini della Repubblica:

– gli originarii della Repubblica;

– coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;

– gli altri Italiani col domicilio di sei mesi;

– gli stranieri col domicilio di dieci anni;

– i naturalizzati con decreto del potere legislativo.

Art. 2 – Si perde la cittadinanza:

– per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare;

– per l’abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo;

– per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;

– per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l’autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d’un popolo;

– per condanna giudiziale.

Art. 3 – Le persone e le proprietà sono inviolabili.

Art. 4 – Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome.

Nessuno può essere carcerato per debiti.

Art. 5 – Le pene di morte e di confisca sono proscritte.

Art. 6 – Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nel casi e modi determinati dalla legge.

Art. 7 – La manifestazione del pensiero, è libera, la legge ne punisce l’abuso senza alcuna censura preventiva.

Art. 8 – L’insegnamento è libero.

Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.

Art. 9 – Il segreto delle lettere è inviolabile.

Art. 10 – Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e col­lettivamente.

Art. 11 – L’associazione senz’armi e senza scopo di delitto, è libera.

Art. 12 – Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.

Art. 13 – Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.

Art. 14 – La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.

Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, né percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

Titolo II

Dell’ordinamento politico

Art. 15 – Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall’Assemblea, dal Consolato, dall’Ordine giudiziario.

Titolo III

Dell’Assemblea

Art. 16 – L’Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo.

Art. 17 – Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno è elettore, a 25 è eleggibile.

Art. 18 – Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.

Art. 19 – Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.

Art. 20 – I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.

Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.

Art. 21 – L’Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all’elezione.

Si rinnova ogni tre anni.

Art. 22 – L’Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.

Art. 23 – L’Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.

Nell’intervallo può essere convocata ad urgenza sull’invito del presidente co’ segretari, di trenta membri, o del Consolato.

Art. 24 – Non è legale se non riunisce la metà, più uno dei suoi rappresentanti.

Il numero qualunque de’ presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.

Art. 25 – Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche.

Può costituirsi in comitato segreto.

Art. 26 – I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell’Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.

Art. 27 – Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell’Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.

Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l’Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.

Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante.

Art. 28 – Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunziare.

Art. 29 – L’Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati.

Art. 30 – La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.

Art. 31 – Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all’intervallo non minore di otto giorni, salvo all’Assemblea di abbreviarlo in caso d’urgenza.

Art. 32 – Le leggi adottate dall’Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell’Assemblea fa la promulgazione.

Titolo IV

Del consolato e del ministero

Art. 33 – Tre sono i consoli. Vengono nominati dall’Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi.

Debbono essere cittadini della repubblica e dell’età di 30 anni compiti.

Art. 34 – L’ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce d’ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.

Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscì di carica.

Art. 35 – Vi sono sette ministri di nomina del Consolato:

1) degli affari interni;

2) degli affari esteri;

3) di guerra e marina;

4) di finanze;

5) di grazia e giustizia;

6) di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici;

7) del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.

Art. 36 – Ai consoli sono commesse l’esecuzione delle leggi, e le relazioni internazionali.

Art. 37 – Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de’ ministri.

Art. 38 – Gli atti dei consoli, finché non sieno contrassegnati dal ministro incaricato dell’esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma del consoli per la nomina e revocazione dei ministri.

Art. 39 – Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell’Assemblea, i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.

Art. 40 – I ministri hanno il diritto di parlare all’Assemblea sugli affari che li riguardano.

Art. 41 – I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l’Assemblea, né possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell’Assemblea sotto pena di decadenza.

Art. 42 – Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila e seicento.

Art. 43 – I consoli e i ministri sono responsabili.

Art. 44 – I consoli e i ministri possono essere posti in stato d’accusa dall’Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge.

Art. 45 – Ammessa l’accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all’esercizio della sua carica, se condannato, passa a nuova elezione.

Titolo V

Del consiglio di stato

Art. 46 – Vi è un consiglio di stato, composto di quindici consiglieri nominati dall’Assemblea.

Art. 47 – Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle relazioni politiche.

Art. 48 – Esso emana que’ regolamenti pei quali l’Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.

Titolo VI

Del potere giudiziario

Art. 49 – I giudici nell’esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.

Art. 50 – Nominati dai consoli ed in consiglio de’ ministri sono inamovibili, non possono essere promossi, né traslocati che con proprio consenso, né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.

Art. 51 – Per le contese civili vi è una magistratura di pace.

Art. 52 – La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.

Art. 53 – Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l’applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.

Art. 54 – Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica.

Art. 55 – Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici più anziani della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.

L’Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo.

È d’uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.

Titolo VII

Della forza pubblica

Art. 56 – L’ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.

Art. 57 – L’esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina.

Art. 58 – Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell’Assemblea.

Art. 59 – I generali sono nominati dall’Assemblea sopra proposta del Consolato.

Art. 60 – La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall’Assemblea, né possono subire variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.

Art. 61 – Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione.

Art. 62 – Alla guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell’ordine interno e della costituzione.

Titolo VIII

Della revisione della Costituzione

Art. 63 – Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell’ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.

Art. 64 – L’Assemblea delibera per due volte sulla domanda all’intervallo di due mesi. Opinando l’Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti.

Art. 65 – L’Assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.

Disposizioni transitorie

Art. 66 – Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all’attuazione della costituzione.

Art. 67 – Coll’apertura dell’Assemblea legislativa cessa il mandato della costituente.

Art. 68 – Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finché non sieno abrogati.

Art. 69 – Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.

Il Presidente

Galletti

I Vice-Presidenti

Saliceti, Alloccatelli

I Segretari

Pennacchi, Cocchi, Fabretti, Zambianchi

Breve Storia della Repubblica Romana

La Repubblica Romana del 1849 (detta anche Seconda Repubblica, per distinguerla da quella giacobina del 1799) è nata a seguito della rivolta popolare e liberale scaturita dall’uccisione, presso il Palazzo della Cancelleria del presidente del Consiglio, Pellegrino Rossi il 15 novembre 1848. Le agitazioni furono immediate e portarono il papa e capo dello Stato della Chiesa, Pio IX ad abbandonare il suo Stato per rifugiarsi a Gaeta, sotto la protezione di Ferdinando II di Borbone, re delle Due Sicilie, da dove chiese aiuto alle monarchie cattoliche europee (Francia, Austria, Spagna oltre al già coinvolto Regno delle Due Sicilie) e alla repubblicana Francia, per rientrare a Roma e riconquistare il potere

Roma e tutti i territorio dello Stato pontificio (Lazio, Umbria, Marche e Romagna) senza il papa-re erano senza governo, pertanto nel gennaio 1849 vennero indette elezioni per formare l’Assemblea costituente, il cui primo atto fu l’emanazione del decreto che dichiarava decaduto il potere temporale del papa ma al quale veniva assicurata “l’indipendenza nell’esercizio della sua podestà spirituale”; il successivo 9 febbraio l’Assemblea proclamò la Repubblica e dopo un mese ne affidò la guida al Triumvirato formato da Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi e Carlo Armellini.

Nel frattempo le forze sollecitate da Pio IX si erano organizzate e iniziarono ad attaccare la Repubblica su più fronti. L’esercito più numeroso era quello francese comandato dal generale Oudinot che sbarcò a Civitavecchia, mentre a difesa della Repubblica si era schierato Giuseppe Garibaldi con i suoi volontari, ai quali si aggiunsero i liberali affluiti da ogni parte d’Italia e dall’estero, per sostenere la Repubblica e i suoi principi di democrazia e libertà e che anelavano (come la stessa Repubblica romana) all’unità d’Italia.

Il 30 aprile Oudinot e il suo esercito formato da circa 7mila uomini giunse alle porte di Roma, pensando di trovare una fragile resistenza. E invece Garibaldi con poco più di 4mila uomini, per giunta male armati, riuscì a respingere il nemico (a Porta San Pancrazio) che fu costretto a ritirarsi e a decidere una tregua d’armi, durante la quale la Repubblica cercò di giungere ad un accordo politico con la Francia. Fu allora il momento di affrontare le truppe delle 2 Sicilie  che avevano raggiunto la zona dei Castelli Romani e per i ‘papalini’ fu ancora sconfitta: persero le battaglie di Palestrina e Velletri e si ritirarono. Ma l’Austria era riuscita a penetrare in Romagna,  la Spagna in Umbria e il generale Oudinot – che nel corso della tregua aveva ricevuto rilevanti rinforzi – comunicò che avrebbe ripreso le armi il 4 giugno, invece attaccò nella notte tra il 2 e il 3.

L’esercito della Repubblica rispose con estrema generosità, con il supporto della popolazione di Roma; si combatteva, infatti, fuori dalle Mura Aureliane ma la città era sotto assedio.  E si continuò a resistere fino al 30 giugno, quando l’Assemblea, per evitare ulteriori e, ormai, inutili sofferenze il 2 luglio dichiarò la resa ma “restando però al suo posto”. Infatti, il 3 luglio approvava la Costituzione letta al popolo romano da Giuseppe Galletti, presidente dell’Assemblea, dal balcone del Palazzo Senatorio in Campidoglio. Mentre i francesi era già entrati in città. La Costituzione durò un giorno e fu l’ultimo atto della Repubblica Romana.

 

Fotografie dall’alto: 1) Giuseppe Mazzini; 2) Giuseppe Mazzini. Copertina, il Campidoglio di Roma, stampa dell’epoca

 

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