Le tutele per i lavoratori autonomi diventano legge. Passa il ddl al Senato

DDL autonomiTutele per i lavoratori non protetti dai contratti collettivi nazionali e che operano in autonomia.

Via libera al ddl S. 2233 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, approvato dalla Camera il 9 marzo 2017,  trasmesso al Senato per la seconda lettura e approvato in forma definitiva il 10 maggio 2017.

Iniziamo dallo smart working o lavoro agile che dir si voglia e dal diritto alla disconnessione, che fanno il loro ingresso in Parlamento.

 Nel testo il lavoro agile o smart working viene definito come una “modalità di esecuzione del rapporto subordinato”, caratterizzata dall’utilizzo degli strumenti tecnologici.  Non è considerato, quindi, come una nuova tipologia contrattuale ma permette al dipendente in accordo con il proprio datore di lavoro di svolgere le proprie mansioni in parte all’interno dell’azienda e in parte all’esterno.

L’accordo scritto tra le 2 parti stabilisce i tempi compresi quelli di riposo nei quali è compreso il diritto alla disconnessionePari trattamento economico e normativo con i colleghi che svolgono le stesse mansioni all’interno dell’azienda.

I controlli del lavoratore remoto sono disciplinati dalla normativa già in vigore: il Jobs act, che prevede le possibilità di controllo attraverso gli sistemi telematici. La sicurezza del lavoratore agile sarà tutelata se connessa alla prestazione lavorativa. Per il resto la sicurezza è affidata alla consegna di una nota annuale nella quale verranno individuati gli eventuali rischi per la salute della prestazione.

La legge riconosce che il lavoro agile aumenta la produttività dall’azienda, per cui apre ai lavoratori in remoto la possibilità di recepire il premio di produttività da 2mila euro a lavoratore, tassato al 10% come previsto dalla legge di Stabilità.  Il testo di legge sottolinea che  le nuove norme relative allo smart-working non gravano sulla finanza pubblica.

A seguire le ulteriori misure previste nel ddl:

indennità di disoccupazione (Dis-coll) – prevista per i collaboratori anche a progetto, diventa strutturale e si estende anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borse di studio, a fronte di un incremento dell’aliquota contributiva dello 0,51%;

 pagamenti – sono previsti interessi di mora per i ritardi nei pagamenti agli autonomi. Diventano abusive le clausole che concordano termini di pagamento oltre i 60 giorni dalla consegna della fattura al cliente; quando il committente modifica unilateralmente le condizioni contrattuali o rifiuta di stipulare il contratto scritto;

 appalti – le pubbliche amministrazioni possono promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, ai bandi per l’assegnazione d’incarichi individuali di consulenza o ricerca.  I lavoratori  autonomi vengono equiparati alle PMI per accedere ai piani regionali e nazionali a valere sui Fondi strutturali europei.  Per partecipare ai bandi gli autonomi possono costituire reti, consorzi stabili, associazioni temporanee professionali;

sportello per gli autonomi – i centri d’impiego dovranno aprire uno sportello per il lavoro autonomo per raccogliere le domande e offerte di lavoro; in  grado di forninre informazione per l’accesso alle commesse per gli appalti pubblici;

deducibilità – delle spese fino a 10mila euro annui  per i corsi di formazione o aggiornamento, iscrizione a master, convegni e congressi. Deducibilità totale, ma fino al tetto dei 5mila euro annui, delle spese per servizi di certificazione delle competenze, orientamento, sostegno all’auto imprenditorialità.  Deducibilità integrale i costi per l’assicurazione per la garanzia del mancato pagamento;

malattia – in caso di malattia o infortunio se il lavoratore autonomo svolge un’attività continuativa per il committente, il rapporto di lavoro non si estingue e può rimanere sospeso fino a 150 giorni, senza erogazione di compenso  e salvo il venir meno l’interesse del committente.  Se la malattia o l’infortunio è molto grave, si può interrompere il versamento di contributi e premi fino ai 2 anni, che dovranno però essere restituiti in rate mensili. Il committente potrà recedere dal contratto solo se la malattia diventa più lunga di un sesto della durata del contratto stesso;

maternità – prolungamento del congedo parentale per le lavoratrici, iscritte alla gestione separata, dai 3 ai 6 mesi a prescindere dall’astensione dall’attività lavorativa (non scatta l’astensione obbligatoria). Si potrà fruire del congedo parentale fino al terzo anno di vita del bambino, ma non dovrà mai superare il periodo dei 6 mesi. Da sottolineare che trattandosi di congedo parentale è fruibile  da entrambi i genitori ma in alternativa l’uno dall’altro. Ulteriore novità introdotta in caso di maternità, la neo mamma, con l’accordo del committente, potrà essere sostituita da colleghi di sua fiducia, naturalmente a pari requisiti professionali. Le norme per la maternità valgono anche per le adozioni e l’affidamento

 

Per approfondire: DDL S. 2233

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