Le buone leggi di fine anno

Il 21 dicembre 2017 sono state approvate dal Senato, in via definitiva, sia il disegno di legge  Orfani di crimini domestici, sia il provvedimento Disposizione per la protezione dei testimoni di giustizia . Entrambe le disposizioni sono diventate legge senza subire  particolari modifiche e superando gli ostacoli, presentati dall’opposizione, nel corso del loro iter.

Tutti sono orfani di crimini domestici

È legge, quindi, il provvedimento a tutela degli orfani che perdono entrambi i genitori, perché una/o o uccisa/o dall’altro/a, più  noti come orfani di femminicidio, per il confronto senza pari tra le donne uccise e il  contrario.

Già approvato dalla Camera nel marzo 2017, il provvedimento è stato approvato in Senato con 165 sì, 5 no e 1 astenuto.
Superando  l’ostacolo che l’aveva tenuto per mesi ferma al Senato (esclusione delle tutele agli orfani di coppie unite da unione civile o relazione affettiva e stabile convivenza), la neo legge si estende a tutti gli orfani: minorenni e maggiorenni non autosufficienti, figli di coppia anche separata, divorziata, vincolata dall’unione civile (anche se terminata) o legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

L’omicidio del coniuge o partner civile o convivente stabile è equiparato a quello dei genitori o dei figli e, quindi, rientra nella fattispecie aggravata punibile con l’ergastolo.

Per assicurare il risarcimento del danno agli orfani, il pm ha l’obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell’indagato.
Confermati i diritti per i figli delle vittime: cambiare il cognome; assistenza medico-psicologica a carico del servizio sanitario; accesso, a prescindere dal reddito, al patrocinio gratuito della Stato per le spese legali, tanto per il processo penale quanto per quello civile;  l’assegnazione a titolo cautelativo del 50% del presumibile danno quantificato e liquidato poi in sede civile, agli orfani che si costituiscono parte civile. Per questo è prevista la conversione del sequestro (del 50%) in pignoramento già con la condanna di primo grado del reo.

Equiparati agli orfani delle vittime di mafia e terrorismo, gli orfani per crimini domestici rientreranno “nelle categorie di destinatari delle assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro privati e le pubbliche amministrazioni”(legge 68/99); così come  rientreranno nel Fondo per le vittime di mafia, usura e reati intenzionali violenti, con una apposita dotazione aggiuntiva di 2 milioni di euro all’anno per borse di studio e inserimento lavorativo, a decorrere dal 2017.

Unanimità per la nuova legge per i testimoni di giustizia

L’unanimità, con 179 sì, né astenuti né contrari, del Senato ha trasformato il DDL Disposizione per la protezione dei testimoni di giustizia in legge, facendo proprie la maggioranza delle proposte sia della Commissione Antimafia sia dell’Associazione nazionale dei testimoni di giustizia.

Rosy Bindi (a destra nella foto a lato)  presidente della Commissione parlamentare antimafia e prima firmataria del provvedimento afferma che “con questa legge si riconosce lo statuto del testimone di Giustizia e supera l’impropria sovrapposizione con i collaboratori di giustizia”.  Esulta Ignazio Cutrò (al centro nella foto), presidente dell’Associazione nazionale testimoni di giustizia per il risultato “eccezionale destinato a fare la differenza nel sostegno a coloro che, da onesti cittadini, hanno testimoniato nei processi contro le mafie. Dedichiamo queste vittoria alla nostra famiglie” continua Cutrò “famiglie che con coraggio e speranza non hanno ceduto alla disperazione nonostante le nostre vite siano state sconvolte dalla prepotenza mafiosa certo, ma anche per la gestione non sempre efficace ed efficiente del programma di protezione e da una pessima arbitrarietà discrezionale del ministero degli Interni, incapace persino di rispettare e riconoscere ai testimoni di giustizia pieni diritti di cittadinanza”.

I punti salienti della nuova legge

Il provvedimento legifera le nuove misure per:

tutela: viene rafforzata la vigilanza e la protezione, predisponendo anche sistemi di sicurezza nelle abitazione;
sostegno economico: nel caso il testimone di giustizia si trovi nell’impossibilità di continuare il suo lavoro a causa della testimonianza ha diritto a un assegno periodico per: le spese dell’alloggio diverso dal proprio; per le spese di carattere sanitario, quando per la sua condizione si vede impossibilitato a ricorre alle strutture sanitarie pubbliche; per l’assistenza legale;
reinserimento sociale e lavorativo: definita, ove è possibile, la tutela per la conservazione  del posto di lavoro del testimone di giustizia anche  col trasferimento presso altre amministrazioni o sedi non pericolose. Quando il testimone di giustizia è costretto a trasferirsi nella località protetta, (cambiamento di residenza) la legge vuole che vengano individuate le attività,  anche non retribuite, ma in grado di agevolare lo “sviluppo della persona umana e alla partecipazione sociale”. Sostegno, infine, per le imprese dei testimoni di giustizia che hanno subito o sono minacciate di subire danni.

 

 

Foto di copertina: panoramica del Senato by Ansa

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