Avvocato generale Corte UE, in tempo di crisi il regolamento di Dublino non è obbligatorio

Richiedenti asiloPer l’avvocato generale Eleanor Sharpston, membro della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’applicazione del Regolamento di Dublino III (2013) non è obbligatorio.   Il Regolamento che prevede che i rifugiati possano richiedere l’asilo soltanto nel primo paese di approdo e, le regole che disciplinano l’attraversamento clandestino, possono non essere applicate in circostanze eccezionali, come quelle in cui si è trovata l’Unione Europea nel 2015, con la crisi dei rifugiati per la guerra in Siria.

È quanto emerso nel parere espresso dall’avvocato generale, nell’esaminare i casi di un rifugiato siriano, indicato come A. S., e di alcune famiglie afgane che, dopo aver attraversato la Croazia, hanno presentato le domande d’asilo rispettivamente in Slovenia e in Austria; domande respinte poiché i richiedenti vi sarebbero approdati irregolarmente, attraversando la Croazia, dove, secondo le norme di Dublino III, avrebbero dovuto richiedere l’asilo.

Per Eleanor Sharpston Dublino III “non è stato concepito per disciplinare le circostanze eccezionali”, come la crisi affrontata dall’Unione nel 2015. Infatti, spiega l’avvocato generale “sebbene l’ingresso di A.S. e delle famiglie Jafari (afgane ndr) nel territorio dell’Unione  Europea non possa essere definito regolare, non può essere qualificato illegale nell’accezione del regolamento”. E questo perché “gli Stati membri di transito dell’Unione hanno non soltanto tollerato gli attraversamenti in massa della frontiera, ma hanno facilitato attivamente sia l’ingresso sia il transito attraverso il proprio territorio”.

Eleanor SharpstonD’altronde, prosegue Eleanor Sharpston (nella foto a lato), “se gli Stati membri di confine, quali la Croazia, fossero ritenuti competenti per accogliere e gestire numeri eccezionalmente elevati di richiedenti asilo, vi sarebbe il rischio concreto che semplicemente non saranno in grado di far fronte alla situazione”.

La Croazia, termina l’avvocato generale, non è responsabile delle richieste d’asilo in questione, che spettano alla Slovenia per A. S. e all’Austria per le famiglie afgane. Perché “nelle circostanze eccezionali della crisi dei rifugiati, siano gli Sati membri in cui le domande di protezione internazionali sono state presentate per la prima volta ad essere competenti per l’esame delle stesse”. E decade “l’attraversamento clandestino” così com’è inteso in Dublino III, perché a seguito dell’afflusso massiccio dei migranti negli Stati membri di frontiera, ha portato questi ultimi a “consentire a cittadini di Paesi terzi di entrare e transitare nel proprio territorio per raggiungere altri Stati membri”.

Il parere dell’avvocata generale non vincola la Corte di Giustizia dell’U;: i giudici, in seguito, delibereranno ed emetteranno il verdetto. Ma se dovessero deliberare secondo la linea di Eleanor Sharpston, per l’Italia e la Grecia cadrebbe l’obbligo di trattenere sul proprio territorio tutti gli extracomunitari che arrivano, e potrebbero permettere loro di raggiungere il Paese dove desiderano richiedere l’asilo. E diventerà, si suppone, inevitabile riformare il Regolamento di Dublino III, considerando che il parere dell’avvocato generale, evidenziando  l’inadeguatezza del Regolamento,  ha messo in luce un vuoto normativo.

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