L’articolo 44 della legge per le adozioni, per le persone single
Ancora una volta l’articolo 44 della legge 184/83 agisce a favore dei bambini e potrebbe aprire la possibilità dell’adozione anche da parte delle persone che non vivono in coppia.
Una bambina down è stata concessa in affido a una persona non coniugata dopo il rifiuto di adozione di 7 famiglie. Lo riferisce il quotidiano Il Mattino.
La bambina è nata da una donna che ha partorito in anonimato, come consenta la legge, e non riconoscendola l’ha lasciata in ospedale, il quale ha segnalato il caso al Tribunale dei Minori di Napoli. I giudici hanno avviato le procedure per l’adozione, ma 7 famiglie in graduatoria hanno rifiutato. Scalando la lista, il Tribunale è giunto alla richiesta di un uomo single che aveva avanzato l’istanza di accudire un disabile, senza porre nessun tipo di condizione.
La legge italiana non consente alle persone che non vivono in coppia di adottare, tranne il caso in cui un bambino solo presenta una grave disabilità, come prevede l’articolo 44.
La bambina e l’aspirante papa ora vivranno insieme per un periodo di prova, il pre-affidamento, al termine del quale i giudici valuteranno l’affidamento definitivo della bambina.
Le legge vuole che i bambini siano adottati soltanto dalle coppie coniugate. Ma il caso di Napoli ci sembra esemplare per riflettere, ponendosi la domanda non retorica, quale sarebbe la situazione migliore per una bambina down sola, quando le famiglie, legittimamente, non si sentono in grado di allevarla.
L’articolo 44
Le adozioni “in casi particolari” è previsto dall’articolo 44 della legge 184/83, che consente l’adozione anche ai soggetti che non presentano i requisiti richiesti, ossia i non coniugati, single compresi.Le adozioni “in casi particolari” sono permesse quando si configurano le seguenti circostanze:
– persone unite al minore da parentela estesa al sesto grado, o legate al minore, orfano di entrambi i genitori, da un rapporto stabile e duraturo;
– per il coniuge nel caso il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
– se il minore orfano presenta “minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali”
– se il ci sia trova per motivi di gravi esigenze assistenziali del minore nell’impossibilità dell’affidamento preadottivo.