Anche i single potranno accedere all’adozione internazionale
Anche in Italia le persone single potranno adottare i bambini dall’estero. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza numero 33 deposita il 21 marzo 2025, con la quale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 29 – bis, comma 1 della legge 184/83, nella parte dove non include le persone singole atte all’adozione di un minore straniero residente all’estero.
Con questa decisione i single potranno accedere alle medesime procedure previste per le coppie sposate da almeno 3 anni, finora le uniche alle quale era data tale possibilità di adozione.
Ora ottenuta l’idoneità per l’adozione, sarà il Paese estero a valutare la compatibilità tra il bambino da adottare e il/la o i richiedenti.
La Corte costituzionale si è pronunciato a seguito del secondo ricorso (il primo nel 2019, il secondo nell’estate 2024) fatti da una professionista fiorentina presso il Tribunale dei minori di Firenze, in merito alla costituzionalità o meno dell’articolo suddetto.
La sentenza odierna della Corte, afferma che l’ esclusione delle persone singole fra coloro che possono adottare si pone in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La disciplina dichiarata illegittima comprimeva, infatti, in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore.
L’interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa a adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore.
La Corte ha, dunque, rilevato che le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore. Tale accertamento può tenere conto anche della rete familiare di riferimento dell’aspirante genitore.
Evidenziate le garanzie poste a tutela del minore, la Corte ha altresì osservato che, nell’attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di “riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso”.
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