Voucher. Doppia comunicazione contro l’ab-uso

in-vigore-le-misure-adottate-per-combattuere-labuso-dei-voucherDal 17 ottobre 2016 gli imprenditori che si trovano nella posizione di poter utilizzare i voucher, devono inviare alla “sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro” almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione retribuita come lavoro accessorio, un messaggio per posta elettronica all’Ispettorato del lavoro.

La comunicazione deve avvenire ogni qual volta si ricorre al voucher, quindi anche più volte al giorno se retribuisce ore di lavoro frazionate.

Il provvedimento che rientra nel decreto 185/2016, correttivo del Jobs act pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’8 ottobre 2016, è stato preso per evitare che i voucher siano usati come una copertura e/o un salvataggio (in caso d’infortunio del lavoratore) del lavoro sommerso.

Nella comunicazione telematica il datore di lavoro deve indicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo dell’attività, il giorno e l’ora di inizio e fine del lavoro. Allo stesso modo deve specificare nell’oggetto il proprio codice fiscale o partita iva e la ragione sociale.

Per gli imprenditori rimane valido anche l’obbligo di comunicare all’Inps (Circ. INPS n. 149/2015) l’inizio dell’attività con retribuzione tramite voucher, adottata prima del correttivo. Quindi è introdotta la doppia comunicazione come già è d’uopo per il lavoro intermittente.

Il datore di lavoro può fare una comunicazione cumulativa, più lavoratori nella stessa giornata, con tutti i dati previsti per ciascun lavoratore. Ma non può inserire più giornate per lo stesso lavoratore nell’ambito di una sola comunicazione.

Gli imprenditori del settore agricolo sono sottoposti a una procedura diversa. Devono rispettare i termini della comunicazione e i dati riguardanti il lavoratore e la durata dell’attività con riferimento ad un arco di tempo di 3 giorni, quindi non sono obbligati a precisare l’inizio e fine della prestazione,

Sono esclusi dall’obbligo della comunicazione telematica previa gli enti pubblici, le attività non commerciali, le famiglie e il lavoro domestico.

L’indirizzo ed email al quale i datori di lavoro dovranno inviare la comunicazione obbligatoria recante i dati già riportati ma priva di qualsiasi allegato è “Voucher.Sedeterritoriale@ispettorato.gov.it”, attivato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Nel frattempo come è specificato nel decreto 185/2016, si provvederà alla creazione di un’infrastruttura tecnologica in grado di semplificare la procedura e di rendere possibile la comunicazione anche attraverso sms.

Le sanzioni decise per i “disubbidienti” sono di natura pecuniaria è variano dai 400 ai 2.400 euro; scatteranno qualora il datore di lavoro pur eseguendo la comunicazione nel tempo previsto non specifichi i dati richiesti, in modo particolare gli orari di inizio e fine della prestazione, se non rispetta i 60 minuti precedenti l’inizio dell’attività o se nel fare la comunicazione adopera strumenti diversi da quelli indicati.

Inoltre tali sanzioni si sommeranno alla sanzione per il lavoro nero se non è rispettata la doppia comunicazione (Ispettorato del lavoro e Inps), sia la dichiarazione di inizio lavoro al Inps.

Per approfondimento, decreto 185/2016

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