Codice rosso. È legge

È legge il cosiddetto Codice Rosso, il DDL 1200 dal titolo breve Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, costituita da 21 articoli r che inasprisce le pene e introduce altre disposizioni  a salvaguardia delle vittime delle fattispecie.

Tra gli aspetti innovativi delle legge segnaliamo:

l’inserimento del reato del revenge porn – ossia la diffusione  di immagini o video privati, sessualmente espliciti, senza il consenso delle persone rappresentate e con l’intento di danneggiarle. Pene sia per gli autori della diffusione sia per le persone che condividono le immagini on line:  previste condanne di reclusione da 1 a 6 anni,  con multe da 5mila a 15mila euro.  Previste anche le aggravanti se la pubblicazione dei video o delle immagini è effettuata dal coniuge, anche separato  o divorziato o da una persona che è o e stata legata alla persona offesa da un rapporto affettivo;

deformazione o sfregio permanente del volto Previste pene dagli 8 ai 14 anni di carcere per i responsabili di lesioni permanenti personali :  i casi in cui le donne o gli uomini rimangono irreparabilmente deturpati perché colpiti in volto dall’acido corrosivo lanciato da uomini o donne che non rassegnano all’interruzione di un rapporto sentimentale. I condannati avranno maggiore difficoltà a ottenere i benefici come i permessi premio o  le misure alternative al carcere;

matrimonio forzato –  Introdotto dal Codice Rosso è l’articolo che punisce con la reclusione fino a 5 anni “il delitto di costrizione o induzione al matrimonio che colpisce chi con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o un’unione civile”, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica,  di necessità di una persona” o precetto religioso. Considerando la dimensione ultranazionale del fenomeno del matrimonio forzato, il provvedimento stabilisce che il reato sia punito anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia;

matrimonio forzato di minori Se la costrizione riguarda persone di età inferiore ai 18 anni la pena aumenta fino a 14 anni di carcere; e ancora,  se la vittima è un minore di 14 anni, la condanna sarà raddoppiata.

Maggiori risorse per gli orfani del femminicidio – La legge Codice Rosso recepisce il finanziamento di 7 milioni a partire dal 2020, già previsto nella Legge di Bilancio.

Le modifiche:  i seguenti inasprimento delle pene:

velocizzazione delle indagini e dei procedimenti giudiziari –  gli articoli 1, 2 e 3, a fronte di notizie di reato sui delitti di violenza domestica e di genere  la polizia giudiziaria deve riferire immediatamente al pubblico ministero anche oralmente (seguirà, senza ritardo, quella scritta). Entro il 3° giorno dall’iscrizione della notizia di reato, il pubblico ministero prende le informazioni dalla vittima o da chi ha denunciato il reato e, nel caso scattano, le indagini della polizia giudiziaria. Allungato il tempo limite per sporgere la denuncia, portato dai 6 ai 12 mesi;

maltrattamenti e atti persecutori – L’articolo 9 regola i delitti di maltrattamento  e di atti persecutori contro familiari e conviventi, portando la pena minima a 3 anni e la massima di 7 anni di reclusione. Se il maltrattamento provoca una lesione personale grave la reclusione va dai 4 ai 9 anni; se si tratta di una lesione gravissima la pena carceraria si inasprisce dai 7 ai 15 anni. In caso di morte della vittima la reclusione passa dai 12 ai 24 anni. Contemplato come aggravante se il maltrattamento è commesso in presenza o a danno di un minore, di una donna incinta o di una persona disabile: in tali circostanze la pena può aumentare del 50% del totale.

ergastolo per omicidio aggravato L’articolo 11 modifica il codice penale intervenendo sull’omicidio aggravato dalla relazioni personali per estendere le aggravanti, consentendo l’applicazione dell’ergastolo anche nei casi in cui sussiste una  relazione affettiva senza stabile convivenza o nei casi di stabile convivenza pur senza le connotazioni di una relazione affettiva.

violenza sessuale  – L’articolo 13 innalza le pene per i delitti di violenza sessuale che, in caso di violenza nei confronti di un minore di 10 anni parte da un minimo di 12 fino a un massimo di 24 anni di reclusione

rafforzamento del divieto di avvicinamento – Sono rafforzate e punite con il carcere dai 6 mesi ai 3 anni per chiunque violi gli obblighi  dell’autorità giudiziaria come l’allontanamento dalla casa familiare e/o il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Infine Codice Rosso prevede il trattamento psicologico di recupero e sostegno per i condannati per delitti sessuali perpetuati a danno di minori, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari.  Così come stabilisce l’attivazione di specifici corsi di formazione per prevenzione e il perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere per il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria.

La criticità – L’opposizione rappresentata dal Pd e Leu si sono astenuti, mettendo in rilievo la seguente criticità del provvedimento: non stanzia risorse, per cui i diversi impegni contenuti nelle legge “rimarranno lettera morta”. Ma secondo Alfonso Bonafede  “l’invariato finanziamento” è stato valutato “con attenzione” sia “a livello politico sia a livello tecnico”.

Approvata alla Camera nell’aprile scorso il DDL 1200, primi firmatari Giulia Bongiorno e Alfonso Bonafede (rispettivamente ministro della Pubblica Amministrazione e  della Giustizia nel governo M5S e Lega), il provvedimento è passato in via definitiva al Senato il 17 luglio 2019, con 197 sì e 47 astenuti e sarà effettiva dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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