Le regole dello smart working nel settore privato
Definite le regole per lo smart working non emergenziale nel settore privato. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando e le parti sociali (*26 soggetti fra organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro) hanno siglato il protocollo che stabilisce le linee guida del lavoro agile per la contrattazione collettiva, costituendo così uno dei primi provvedimenti di regolamento in materia dell’Unione Europea.
“Il Protocollo – si legge dal documento – fissa il quadro di riferimento, condiviso tra le parti sociali, per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile esprimendo pertanto linee d’indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale nel rispetto della disciplina legale di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere, tutto ciò affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all’attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi”.
Niente orari, ma obiettivi prefissati
Il lavoro agile si legge sul documento, si “caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati”.
Base volontaria, accordo fra le parti, fascia oraria per la disconnessione
La modalità agile è su base volontaria e si stabilisce tra il lavoratore e il datore di lavoro “attraverso un accordo individuale scritto, dove è chiarita la durata dell’accordo, l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dai locali aziendali, quali saranno gli strumenti di lavoro, il potere direttivo del datore di lavoro e i tempi di riposo del lavoratore”. Gli strumenti sono dati dal datore di lavoro, ma, sempre a seguito a un accordo il lavoratore può ricorrere ai propri. Così come essere individuata una fascia di disconnessione durante la quale il lavoratore “non erogherà la prestazione”.
Uguali diritti normativi ed economici. Ma gli straordinari, no
Qualora sia il datore di lavoro a richiedere la modalità di lavoro agile e il lavoratore a rifiutarla, quest’ultimo non dovrà subire sanzioni disciplinari né, tantomeno, essere licenziato: dice il testo che il diniego “non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare”.
Uguali diritti normativi ed economici sia per il lavoratore nei locali aziendali sia per quello in remoto. Ma nelle giornate in modalità agile non si possono fare straordinari.
Incentivare il corretto uso suo del lavoro agile. Per la sostenibilità ambientale e sociale
Il protocollo, infine, chiede “urgenti misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all’invio dell’accordo individuale che seguano le stesse modalità del regime semplificato attualmente vigente” e sottolinea la “necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello con un utilizzo equilibrato tra lavoratrici e lavoratori e favorendo un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale”.
*nota: hanno dato l’adesione al protocollo insieme al ministero del Lavoro, Andrea Orlando , la Cgil, la Cisl, la Uil, l’Ugl, la Confsal, la Cisal, l’Usb, tra i sindacati dei lavoratori. Per le parti datoriali hanno aderito Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza delle cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi (che potrà sottoscrivere a seguito della delibera del Comitato esecutivo), Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.