L’articolo 24 e il miracolo di Natale

michela-lorenzin-e-le-ferie-solidaliLa buona pratica viene dalla Francia con “legge Mathys” che abbanews aveva raccontato nell’agosto scorso.

Assorbita e interpretata dall’Italia nell’articolo 24 del decreto legislativo n. 151/2015, legge passate alle cronache come Jobs act, per la prima volta è stata, è stata applicata in Italia.

Michela Lorenzin è la mamma della piccola Nicole, di appena 6 anni, colpita dalla tetra paresi spastica che le procura una grave e progressiva disabilità. Dallo scorso settembre la malattia di Nicole è peggiorata al punto che la mamma da allora ha usufruito di tutte le possibilità previste, per allontanarsi dal lavoro e stare accanto alla sua piccola.

La bambina poi ha superato il momento più critico, ma al quale punto ha avuto bisogno dell’assistenza permanente della mamma. Se fino alla crisi di settembre la Lorenzin era sempre riuscita a conciliare il lavoro con la vicinanza a Nicole, grazie anche alla comprensione dell’azienda, come racconta al Corriere del Veneto, da quel momento le è stato impossibile tornare al lavoro e, ora, le resta solo un mese di ferie.

Come fare?  La soluzione le giunge inaspettata quando ha ricevuto la visita di una collega che l’esprime la volontà di aiutarla e dopo averci pensato su, aggiunge: “Ti regalo le mie ferie!”.

Michela Lorenzin non credeva che fosse possibile, non conosceva l’articolo 24. Ma i suoi colleghi sì, è grazie alla collega che tornata in fabbrica è riuscita a coinvolgere gli altri lavoratori, a dicembre 2016 ha ricevuto una telefonata dall’Ufficio del Personale che le ha annunciato che i dipendenti dell’azienda avevano trasferito a suo favore 5 mesi di ferie.

La gara di solidarietà

La Lorenzin allora ha scritto una lettera di ringraziamento a tutti i suoi colleghi. La lettera è stata appesa alla bacheca dell’azienda. Ed ha scatenato una successiva gara di solidarietà.

Michela ha ricevuto un’altra telefonata dalla responsabile del personale che l’ha informa che i mesi di ferie trasferiti erano raddoppiati, saliti a 10. Perché al cumulo del dono delle ferie, dei colleghi-amici, è giunto anche da colleghi che Michela conosce soltanto di vista. “Un miracolo di Natale” chiosa Michela Lorenzin.

Il Corriere del Veneto ha pubblicato ieri, 21 dicembre 2016, l’articolo con la storia di Michela sulla propria pagina Facebook: ha totalizzato mentre scriviamo quasi 10mila likes ed è stata condivisa da oltre 3mila persone.

Cosa dice l’artico 24 del Jobs act

Il decreto di attuazione del Jobs Act (legge 151/2015) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2015. Mentre le modifiche ai decreti attuativi della legge sulla riforma del lavoro del Governo Renzi sono state approvate il 23 settembre 2016, pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2016 ed è entrate in vigore il giorno successivo.

L’articolo 24 della legge autorizza e regola le ferie solidali e sancisce che “fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo n. 66/2003, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro.

La finalità è quella di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”.

Non tutti i contratti collettivi contemplano l’articolo 24; per sapere se ne godono i diritti è necessario consultare il contratto nazionale applicato dall’azienda.

Inoltre poiché il testo di legge, come abbiamo visto, fa riferimento esplicito al decreto riguardante l’orario di lavoro (Decreto Legislativo n.66/2003), la cessione delle proprie ferie e riposi è consentita solo per quei giorni che vanno oltre al periodo di ferie retribuite (4 settimane) e dei giorni minimi di riposo.

Quindi la disponibilità delle ferie solidali, riguarderanno soltanto i giorni aggiunti al periodo legale delle ferie e dei riposi, decisi con il contratto individuale con il lavoratore.

Questo provvedimento nasce dall’esigenza di assicurare il diritto alle ferie e ai riposi dei lavoratori, “garantito e irrinunciabile” come prevede la Costituzione italiana e, rafforzato e fissato dalla 66/2003, che rende tale diritto “non monetizzabile” e posto a tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore, anche quando quest’ultimo sarebbe disposto a sacrificarsi in nome della solidarietà.

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