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Volontà rispettata. Anche senza testamento biologico

Si possono sospendere le cure, procedere al distacco dei trattamenti – e passare alle cure palliative e alla sedazione profonda ai sensi della legge 219/17 – anche in assenza del testamento biologico, nel caso in cui si accerti che il paziente abbia in precedenza espresso tale volontà all’amministratore di sostegno designato e sempre che non riceva l’opposizione del medico