Percorso didattico innovativo per i figli di un testimone di giustizia
Un percorso didattico innovativo finora mai sperimentato ha consentito a 2 studenti, figli di un testimone di giustizia e, per questo, impossibilitati a frequentare le lezioni scolastiche, a studiare senza perdere l’anno scolastico. Lo comunica una nota della Prefettura di Reggio Calabria.
Il programma di formazione mirato ha alternato lezioni domiciliari ad attività didattiche a distanza. I 2 giovani, si legge nella nota, affiancati dal Gruppo speciale del Servizio protezione hanno fruito di un modulo formativo straordinario, elaborato in sinergia tra Uffici scolastici, Prefettura, Servizio centrale di Protezione – Nop d’intesa con la Procura.
I ragazzi, a seguito dell’attuazione del programma di protezione che prevede misure rigide di sicurezza, non potevano frequentare un istituto scolastico e rischiavano di non poter raggiungere il diploma: un problema evidenziato da un sacerdote. Da quella segnalazione è scattata la ricerca della soluzione, trovata grazie alle sinergie istituzionali.
“Un esempio di buone prassi delle pubbliche amministrazioni” termina la nota “in favore di una famiglia a rischio”.
Chi è il testimone di giustizia
Il testimone di giustizia è una persona che, o perché vittima o perché ha assistito a un crimine, decide di denunciare alle autorità tale crimine. Non va confuso, come spesso accade, col collaboratore di giustizia, più comunemente detto pentito, che indica il criminale che in cambio di un vantaggio decide di collaborare con la giustizia rivelando quello che conosce del crimine.
La confusione tra le 2 figure, nonostante l’evidente differenza, nasce dal fatto che dalla legge 82/1991 fino alla legge n.45/2001, entrambi gli attori venivano definiti collaboratori di giustizia.
La legge 45/2001 ha definito la figura del testimone di giustizia: “colui che rispetto al fatto o ai fatti delittuosi, rende dichiarazioni esclusivamente in qualità di persona offesa dal reato, ossia di persona informata sui fatti o di testimone” e non è “oggetto di misure di prevenzione”.
Il testimone di giustizia, quindi, decide di denunciare il crimine o perché ne è vittima (per esempio per usura o costrizione al pagamento del pizzo) o perché, mosso dal senso civico, denuncia il reato al quale ha involontariamente assistito, consumato ai danni di un terzo.
La vita sfugge di mano. Difficile riprenderla
Dal momento che decide di testimoniare spesso la sua vita e quella della sua famiglia cambiano radicalmente. Scatta il regime di protezione che può comportare: documenti di copertura per assicurare la sicurezza, trasferimento in luoghi protetti o trasferimenti in Comuni diversi da quelli sede della località protetta. Il regime di protezione si protrae fino a quando persiste il rischio. Nei casi di denuncie che hanno a che fare con le organizzazioni mafiose, può durare per lunghi anni.
In queste condizioni si crea una status quo che rende impossibile continuare a lavorare, arduo mantenere gli equilibri familiari e come dimostra il caso che apre l’articolo, la situazione è particolarmente problematica e spinosa per i minori.
Come testimoniano le vicende di Ignazio Cutrò (nella foto a lato) o di Pino Masceri entrambi imprenditori che hanno perso la loro azienda, i testimoni di giustizia spesso non ricevono dallo Stato l’aiuto proporzionato sia agli sconvolgimenti della loro esistenza , sia al servizio reso alla giustizia e alla società. Cutrò, ad esempio, testimone di giustizia dal 2006, ha denunciato i suoi estorsori facendo arrestare la cosca siciliana dei Panepinto.
Si spera nella prossima legge. Se diventerà legge
Ad oggi i testimoni di giustizia sono 189 e 86 vivono in regime di protezione. Riuniti in una associazione presieduta da Ignazio Cutrò, nel 2013 hanno ottenuto dal governo Letta l’approvazione del decreto legge, su loro proposta, di essere assunti nella pubblica amministrazione, come avviene per le vittime di terrorismo e della criminalità organizzata.
Ma dal punto di vista legislativo la loro questione è ancora aperta. Raccogliendo le problematiche e le proposte dei testimoni di giustizia, in Parlamento attende di essere approvata la proposta di legge AC 3500 – Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia: ratificata dalla Camera il 9 marzo 2017, terminato l’iter al Senato nell’ottobre, è stata fissato l’esame dell’Assemblea della stesso a partire dall’11 dicembre 2017.
Speriamo diventi legge al più presto. I testimoni di giustizia ci contano.
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