Il disegno di legge Zan e i pareri contrastanti
Le polemiche e le divisioni
ll Disegno di legge Zan, com’è noto, sta scatenando polemiche e divisioni in Parlamento e fuori, spaccando anche il fronte progressista.
Per comprendere meglio le diverse posizioni, riportiamo gli interventi al webinar dal titolo Perché fa paura?’organizzato pochi giorni fa dall’Agenzia Dire.
Cristina Gramolini, presidente di Arcilesbica
“Quello che mi fa paura di questa legge è la dimensione di definizioni errate o generiche di sesso, genere e identità di genere. La disabilità è stata messa per ungere il meccanismo e non c’entra nulla. È sorprendente che Alessandro Zan, che viene dal mondo LGBT, e il suo staff abbiano potuto redigere un testo tanto dilettantesco. Va precisato chi è il destinatario di questa legge. Le definizioni sono state scritte in modo frettoloso e si espone così ad abusi chi si dovrebbe proteggere. C’è già l’aggravante dei futili motivi e di quelli abietti, ma io auspico una legge sull’omotransfobia perché penso si tratti di un passo avanti che fa la nostra vita associata. Averla significa mandare un messaggio culturale: il diritto a scegliere partner, a esprimersi senza correre pericoli. Io sarei stata più protetta se ci fosse stata una legge quando ero un’adolescente, una lavoratrice”.
Francesca Romana Poleggi, direttrice editoriale di Notizie Provita
“Questa legge non fa paura solo a Pro Vita e Famiglia, ma a tutte le persone che hanno un minimo senso civile della democrazia, del pluralismo e della libertà. Questa è una legge fascista perché istituisce un reato senza una definizione specifica e puntuale della fattispecie. La questione della disabilità, ad esempio, è stata inserita all’ultimo momento, strumentalizzando in modo squallido i disabili perché all’articolo 1 non se ne parla, c’è nel titolo; all’articolo 7 che istituisce la Giornata non se ne parla. Una pezza messa male peggiore del buco. Ed è tipico delle dittature fasciste e comuniste che ci siano reati vaghi. Il Parlamento è caduto in questa deriva. La fattispecie di reato, come invece è stato fatto per lo stalking, va spiegato. Siamo oltre il reato d’opinione, si vuole andare a vedere l’intenzione che c’è nell’animus della persona. Il codice penale punisce i fatti. Che vuol dire istigazione alla discriminazione”.
“La legge è discriminatoria. Perché bisogna creare categorie protette? Siamo tutti uguali o no? È una legge da dittatura e non colma nessun vuoto normativo. Basta il codice penale con le aggravanti. Se sfratto qualcuno e quel qualcuno è una coppia di omosessuali, mi possono denunciare per omofobia?! Non trovo ci sia un’ emergenza di tutela delle determinate categorie. I disabili allora? Sono molto più discriminati i disabili. Se picchio un disabile devo essere punito meno? E se picchio una donna? Questa legge è sessista, avremo atleti con un fisico maschile che poiché si sentono donne, gareggeranno con loro e vinceranno tutte le gare sportive. Anche con le modifiche chieste da Cristina Gramolini e Aurelio Mancuso rimarranno i problemi. Nelle scuole sono andati a insegnare travestitismo, abbiamo un dossier su questo”.
Aurelio Mancuso, presidente Equality Italia
“Non ho paura di questa legge, che si inserisce in un quadro mondiale che deve dare risposte sui crimini d’odio verso le minoranze, pensiamo all’antisemitismo, ai rom, all’omofobia o transfobia. Questo è l’alveo culturale in cui nasce. La violenza va condannata sempre, ma è vero che vi sono alcune categorie più colpite da violenza e discriminazione. Questa legge non chiede un privilegio e serve, ma così come è produrrà conflitti. Spero che venga approvata bene e presto. Serve ai ragazzi gay, lesbiche e trans che spesso vengono picchiati e discriminati anche nelle loro famiglie. Alla Camera dei deputati non tutti nel centro sinistra erano d’accordo sull’indeterminatezza dell’articolo 1; all’articolo 4 c’è stata un’ ulteriore correzione ed è stato recepito l’emendamento proposto dalla Commissione affari istituzionali.
“Poi credo che nelle scuole bisogna andare, ma vorrei che fosse vietato andare nelle scuole ad associazioni e gruppi che propagandano maternità surrogata. Questo tema è stato affrontato e approvato nella legge regionale contro l’omofobia dell’Emilia Romagna, del 2019, approvata da una maggioranza di centro sinistra”. E riferendosi all’accusa lanciata da Poleggi di Pro Vita che questa legge sia fascista Mancuso ha risposto: “Ho paura di chi evoca il fascismo che gli omosessuali li mandava al confino”. E continuando a rivolgersi alla Poleggi ha concluso: “Voi di Pro Vita pensate che esistano famiglie cattoliche etero e sposate e tutti gli altri sono senza diritti. Voi di Pro Vita siete avversari alla vita delle persone omo e transessuali. Sulle donne voi di Pro Vita avete un’idea da ‘angelo di focolare’. Un conto sono le critiche costruttive che vogliono far bene a questa legge, un conto voi. Siate più cristiani, guardate i dati dei suicidi per capire cosa subiscono i giovani omosessuali discriminati“.
Il disegno di legge Zan
La proposta di legge Zan sull’omotransfobia prevede di estendere i reati d’odio alle manifestazione di odio fondate sull’omofobia e trans fobia. Approvata dalla Camera dei Deputati il 4 novembre 2020 (come testo unico che ha riunito le varie proposte tra le quali quella presentata da Alessandro Zan ), si attende ora l’esame del Senato.
Con il titolo Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, il DDL Zan in sostanza estende e adatta gli articoli 604 – bis e 604 – ter del Codice penale – che contemplano e condannano l’istigazione a delinquere e gli atti di violenza verso le minoranze religiose ed etniche – alle categorie citate nel titolo.
Gli articoli e la loro modifica
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini della presente legge: a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.
Le pene
• con la reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro, chiunque istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati su tali motivi (primo comma, lett.a)
• con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, chiunque istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per tali motivi (primo comma, lett. b);
• con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per tali motivi (secondo comma).
Articoli 2 e 3. Le modifiche e la salvaguardia alla libertà d’espressione
Gli articoli 604 – bis e 604 ter, modificati corrispondono agli articoli 2 e 3 del DDL Zan
artico 604 bis ( titolo:Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) – con l’art 2 accade:
a) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »;
b) al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »;
c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità ».
articolo 604 ter (titolo: Circostanza aggravante): con l’art. 3 accade:
dopo le parole: « o religioso, » sono inserite le seguenti: « oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità,».
L’articolo 3 introduce una clausola di salvaguardia dell’art. 21 della Costituzione per il quale ciascuno ha il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Tale norma “si è resa necessaria per le nuove fattispecie penali prevedono la punibilità delle condotte di istigazione (ossia di azioni di persuasione o comunque incidenti sulla psiche o sulla volontà altrui) – scrive l’avvocato Sara Occhipinti su Altalex.com -. In una materia in cui non vi è uniformità di visioni, ma piuttosto pluralità di opinioni e di sensibilità, è stato rilevato nel dibattito parlamentare e nell’opinione pubblica il pericolo che la norma potesse finire per introdurre un reato di opinione, rendendo perseguibili come istigazioni alla discriminazioni le manifestazioni di pensiero in difesa della famiglia eterosessuale, o dissenzienti dal pensiero lgbt”.
L’istituzione della giornata, i centri, le misure per la diffusione della cultura dell’inclusione
Il DDL Zan prevede inoltre che la condanna per il reato sia seguito dalle sanzioni accessorie (art.4); che sia istituita la giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, bifobia e la trans fobia (ogni 17 maggio), (art.6) ; che l’ che l’UNAR (Ufficio Contrasto Discriminazioni presso la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per le Pari Opportunità) elabori ogni 3 anni una strategia nazionale per estendere la cultura della parità di tutti i generi; lo stanziamento di 4 milioni a partire dal 2020 per creare su tutto il territorio nazionale centri che assicurino alle persone discriminate assistenza legale, sanitaria, psicologica, e quando necessario, possano offrire accoglienza alle vittime (art.7).