Contratti. Dal diritto di locazione a quello dei lavoratori

ContrattiSi parla tanto oggi di lavoro e di contratti, si aprono dibattiti, si reclamano diritti. Job act sì o job act no. Eppure prima di procedere ad iperbolici slanci d’opinione sarebbe opportuno volgere lo sguardo al contratto di lavoro nella sua pluralità, cercando di coglierne gli sviluppi nel tempo. Un’analisi diacronica della fisionomia contrattuale del lavoro, questo il nostro fine.

Prima di tutto, è bene ricordare che la disciplina normativa del lavoro nasce come branca del diritto civile. Durante la seconda metà dell’ottocento, infatti, il lavoro veniva disciplinato al pari di ogni altro rapporto contrattuale ( nel 1865 “ il contratto di locazione ha per oggetto le cose e le opere).

Il datore e il lavoratore erano due liberi contraenti con posizione paritarie; il lavoro si costituiva esclusivamente come mezzo di sussistenza e non come strumento per la realizzazione individuale e sociale. Il lavoro, quale vettore di esplicazione dell’essere umano, dovrà attendere i padri costituenti che lo porranno a fondamento stesso della nostra bella Repubblica.

Nei primi anni del Novecento, però, si assiste ad una prima trasformazione interessante: la legge interviene normando la disciplina a tutela per particolari lavoratori, ossia donne e fanciulli (1902). Parallelamente, si dà inizio ad una ripartizione dei costi degli infortuni che gravano anche sui datori di lavoro.

Nell’ era fascista sorgono le corporazioni. Risale al 1923 la legge sull’orario di lavoro e il r.d.l. 1865 del 1924 che disciplina il contratto d’impiego privato. Entrambi rappresentano passi importanti per il definitivo abbandono della logica del contratto di lavoro come locazione.

In sostanza ad essere messo in discussione è il principio di parità fra i contraenti. Piuttosto, il lavoratore è inserito in azienda come parte di una realtà, l’impresa, con interessi propri diversi da quelli del datore e del lavoratore stesso. In nome della Nazione, il regime fascista considererà illegittima ogni forma di conflitto, negherà lo sciopero; attribuirà forza di legge. al contratto collettivo nazionale di categoria.

Per un cambiamento sostanziale dell’approccio al lavoro, bisognerà attendere il Codice Civile del 1942 che lo svincolerà dal contratto locatorio. L’art. 2094 cita “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore…”

Il lavoratore subordinato è un prestatore inserito nell’impresa altrui che ha una disciplina di tutela. Tra gli anni 60 e 70 vengono emanate nuove leggi in materia di diritto del lavoro. Del 1962 la Disciplina del lavoro a termine; del 1966 Legge 604 che configura il primo grande limite ai poteri datoriali, limite che troverà specificazione nello Statuto dei Lavoratori del 1970 con una serie di previsioni volte a tutelare la dignità del singolo lavoratore e la sua libertà di azione sindacale.

Durante gli anni 80 del secolo scorso l’economia muta e i datori di lavoro cominciano a chiedere maggior flessibilità delle prestazioni lavorative. Inizia il declino del lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

In tal senso. esemplare è il caso dei pony express conclusosi con la decisione della Corte di Cassazione che stabilirà che, laddove il pony utilizzi il proprio mezzo per le consegne, non è gravato di obblighi di presenza, potendo dunque decidere giorno per giorno se svolgere o meno il lavoro. Siamo negli anni 90 e il lavoratore sembrerebbe emancipato dalla subordinazione sociale, economica e soprattutto giuridica.

Eppure, a ben guardare, questo rappresenterà l’allontanamento da forme di tutela per il lavoratore e lo sgravio di oneri per il datore di lavoro. Uno sbilanciamento indubbio.

Gli anni successivi vedono l’implementazione del lavoro para-subordinato, ossia di lavoratori autonomi tuttavia troppo vicini alla subordinazione. I co co co rappresentano così per un verso un tentativo di rendere il lavoro flessibile, dall’altro un escamotage per evadere gli obblighi del lavoro subordinato.
Nel 1997 con il pacchetto Treu, nasce il lavoro interinale tramite agenzia. Tra il 2000/2001 si detta una disciplina del lavoro a termine e di quello parziale. La proposta Treu insieme a Marco Biagi tracciano le linee di un nuovo statuto dei lavoratori.

Nel 2003 si afferma un arcipelago di contratti di lavoro subordinato, alternativi al tipo classico; si cerca di arginare il ricorso a forme di lavoro parasubordinato, cioè autonomo, ma coordinato e continuativo. Nascono nuove tipologie di lavoro: lavoro a progetto; lavoro intermittente; lavoro ripartito; lavoro a chiamata.

Dunque le riforme del nuovo secolo hanno destrutturato il piano normativo che si fondava sull’antiche dicotomie fra lavoro autonomo e lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato; da ora in poi due facce di una stessa medaglia chiamata lavoro: lavoratori esterni, flessibili, privi di tutela e lavoratori interni a cui vengono assicurate garanzie.

Come evitare che la flessibilità culmini in precarietà? Bisognerebbe realizzare una rete di sicurezza per il lavoratore autonomo tramite l’inform-azione costante, quella che l’Europa chiama da tempo flexsicurity, ma che da noi pochi conoscono. Da altra parte, bisognerebbe assicurare un costo di lavoro che non metta in crisi il datore di lavoro, permettendogli di creare un’azienda sana e rispettosa delle regole. Inflessioni dei tempi!

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