Testamento biologico. In nome della libertà e del rispetto della persona umana

Il 28 marzo 2017 è ripreso alla Camera l’esame degli emendamenti del DDL “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, più noto come “Testamento biologico”.

L’esame del DDL è stato avviato lo scorso 13 marzo, ma l’iter parlamentare si è preannunciato irto di ostacoli a causa degli ostruzionismi degli oppositori (600 gli emendamenti), che mettono in  dubbio che il provvedimento sia approvato entro l’attuale legislatura.  Ma i tempi si potrebbero abbreviare, come spiega la prima firmataria del disegno di legge, Donata Lenzi, deputata del PD. “ È previsto che se l’esame di un provvedimento slitta al mese successivo rispetto a quello previsto” afferma Lenzi “si abbiano tempi contingentati per l’esame degli emendamenti e non tempi illimitati”.  Da cui il ddl sul fine vita potrebbe essere rimandato ad Aprile,   approvato dalla Camera grazie ai tempi regolamentati,  passare al Senato ed essere approvata entro la scadenza naturale dell’attuale Governo nel febbraio del 2018.

Il Disegno di Legge in Parlamento prende le mosse dall’articolo 32 della Costituzione italiana che al comma secondo stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Testamento biologico

I 5 articoli del DDL

art. 1 e 3 – consenso informato: che prevede il diritto di ciascuno “di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo e comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati”.   Stabilisce per ogni paziente il diritto di accettare o rifiutare le “scelte diagnostiche o terapeutiche e i singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”.  Chiunque, purché maggiorenne e capace di intendere e di volere, può esprimere preventivamente il suo consenso o rifiuto ai trattamenti sanitari, redigendo per iscritto la Dat (Dichiarazione anticipata di trattamento – art. 3),  da consegnare a un fiduciario. A quest’ultimo il compito di rispettare e far rispettare le condizioni della Dat, nel caso in cui il redattore non sia in grado di farlo, e di relazionarsi con i medici. Questi ultimi sono tenuti al rispetto della Dat; se ritengono opportuno modificarla, nel caso siano subentrate nuove terapie sconosciute al momento della Dat che possano “assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita”, potranno farlo “solo in accordo con il fiduciario”;

art. 2 minori o incapaci: nei casi in cui il paziente non è maggiorenne o non è nel pieno delle sue capacità mentali (soggetti incapaci), il consenso informato sarà espresso rispettivamente dai genitori e dal tutore. Se la Dat non è stata espressa e il rappresentante legale del paziente rifiuta le cure, mentre il medico intende applicarle, la scelta è affidata a un giudice tutelare;

art. 4 pianificazione delle cure: stabilisce la pianificazione delle terapie cui il medico dovrà attenersi, anche se il paziente non è più in grado di esprimersi, come stabilito nell’articolo 3 del DDL;

art. 5 come redigere e registrare la Dat: la dichiarazione anticipata di trattamento, comunemente definita testamento biologico, deve essere redatta per iscritto o, se le condizione fisiche non lo permettono, video registrata. Il DDL al riguardo prevede che sia “redatta per atto pubblico o per scrittura privata”.  Nel momento dell’approvazione del DDL, le Dat già depositate presso il comune di residenza o da un notaio, avranno valore in base al testo di legge.

Il DDL, quindi, esclude sia l’eutanasia sia il suicidio assistito. Si limita, come abbiamo visto, al rispetto della libertà di scelta di ogni singolo individuo, nei confronti di terapie che spesso sconfinano nell’accanimento terapeutico.

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