Legge contro il caporalato. Un inizio verso la civiltà

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La Camera ha approvato in via definitiva il ddl (disegno di legge) 2217 contro il caporalato, con 346 voti a favore (Pd, Si, M5s, Socialisti, Ap)  e nessuno contrario. Astenuti i deputati di Forza Italia e della Lega.

aggiornamento del 19 ottobre 2016, h. 10,06

Il 17 ottobre 2016 alla Camera dei Deputati è stato avviano l’esame del disegno di legge  2217  (A. C. 4008), già approvato dal Senato nell’agosto scorso. Il progetto di legge mira a garantire una maggiore efficacia all’azione di contrasto al caporalato attraverso lo sviluppo di due cardini: l’introduzione di modifiche significative nell’ambito punitivo – repressivo del fenomeno, e prevedendo specifiche misure a supporto dei lavoratori stagionali nel settore agricolo.

Il disegno di legge A. C. 4008, rispetto alla normativa attuale corrispondente all’articolo 603-bis del Codice penale modificato dal ddl in esame, stabilisce una nuova situazione giuridica e l’insieme degli elementi che la configurano (fattispecie del reato).

Definizione del reato di caporalato e criteri dello stato di sfruttamento

Rispetto al testo precedente, infatti, il nuovo disegno di legge definisce il reato di caporalato, ossia reato d’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e attribuisce la responsabilità anche alle imprese che impiegano mano d’opera in condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno, sia attraverso assunzione diretta o mediante l’intermediazione del caporale.

Concetto centrale che configura il reato di sfruttamento quando le aziende o i caporali assumono lavoratori approfittando del loro stato di bisogno. Ed è proprio l’articolo 603 bis del ddl che determina i criteri dello stato di sfruttamento. Quest’ultimo si delinea, infatti, quando si verifica una retribuzione, “palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali” o è comunque sproporzionata rispetto alla quantità e qualità della prestazione del lavoratore; quando si verifica una totale mancanza di rispetto delle norme relative all’orario di lavoro, ai momenti di sosta durante il lavoro, ai periodi di riposo settimanale e ferie, alla mancata concessione dell’aspettativa obbligatoria.

Inoltre rientra nell’ambito dello sfruttamento, quando il lavoratore è costretto a lavorare in ambienti privi delle norme igieniche e di sicurezza e/o sottoposto a condizioni di lavoro, metodi di controllo e a situazioni alloggiative degradanti.

Inasprimento delle pene: colpevoli anche se non minacciano

legge-caporalatoE se la legge, prima, prevedeva per il caporale l’accusa di reato quando reclutava il lavoratore sotto minaccia, violenza o intimidazione, la fattispecie di reato del nuovo progetto di legge, si estende anche a quei soggetti che reclutano senza minacce o intimidazioni.

La pena prevista va da 1 a 6 anni di reclusione più multa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. S’inasprisce con pene da 5 a 8 anni di detenzione e multa da mille a  2 mila euro, per i caporali che assumono mediante violenza, minaccia o intimidazione.

Sono considerate aggravanti, che comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà se il caporale assume più di 3 lavoratori, se reclutano lavoratori minorenni rispetto all’età lavorativa, se li sottopone a situazioni di pericolo riscontrabile sia nel tipo di lavoro sia nelle condizioni in cui è svolto.

Sgravi per chi collabora e contrasta lo sviluppo del fenomeno

Al contrario per i soggetti colpevoli ma che contribuiscono al contrasto del reato  attraverso dichiarazioni utili in tal senso, se collaborano con la giustizia nella raccolta delle prove decisive contro i responsabili del reato e nella loro individuazione e cattura così come nel sequestro di somme di denaro illecite   e/o si adoperano a far si che l’attività delittuosa non degeneri in ulteriori conseguenze nefaste, la loro pena è diminuita da uno a due terzi.

Pene anche per le aziende

Per le aziende che si avvalgono dell’intermediazione incivile del caporalato, il ddl prevede diverse misure sanzionatorie: dal sequestro dell’azienda stessa al suo controllo giudiziario: il giudice che conduce l’indagine nomina uno o più amministratori scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari.

Estensione del Fondo anti- tratta anche per le vittime del caporalato

L’importante novità del disegno di legge è l’estensione del Fondo anti – tratta anche alle vittime del  caporalato, considerata l’omogeneità dell’offesa (la vittima del delitto della tratta è anche intesa come vittima di sfruttamento del lavoro) e la frequenza dei casi registrati.

Le nuove funzioni della Rete per il lavoro agricolo

Il  ddl riserva attenzione anche alla Rete per il lavoro agricolo di qualità, creata nel 2014 con il provvedimento Campolibero e attiva dal primo  settembre 2015  l’organismo che seleziona le imprese agricole che rispettano la legge, ovvero le norme lavorative e sociali e il puntuale pagamento delle imposte.

La rete viene rafforzata, si apre ai soggetti che possono aderirvi includendo sportelli unici per l’immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l’impiego, i soggetti abilitati al trasporto dei lavoratori agricoli e agli enti costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli.
La Cabina di regia della Rete, composta dall’Inps e dalla rappresentanza dei sindacati, dalle organizzazioni agricole e dalle Istituzioni estende le sue funzioni.

Visto il voto quasi unanime del passaggio al Senato del disegno di legge, che il primo agosto 2016  l’ha  approvata con 190 voti favorevoli, 32 astenuti e nessun contrario, non dovrebbe incontrare ostacoli di sorta e diventare presto legge.

I lavoratori ridotti in schiavitù: un fenomeno mondiale

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Secondo il rapporto “Agromafie e caporalato” realizzato dall’Osservatorio Placido Rizzotto della Flai Cgil  pubblicato nel febbraio 2016, tra le 8,8mila aziende ispezionate, più del 56% dei lavoratori sono “parzialmente o totalmente irregolari”: 6.153 lavoratori irregolari di cui 3.629 totalmente in nero. Mentre ammontano a 713 i fenomeni di caporalato, le cui vittime sono 430mila sia italiani sia stranieri, che lavorano in condizioni di grave sfruttamento e vulnerabilità alloggiativa.

Con un aumento che va dalle 30 alle 50mila unità, rispetto all’indagine condotta e riportata dal precedente rapporto dell’ Osservatorio, pubblicato nel 2014 e che riguarda tutto il territorio nazionale: dal Sud al Nord d’Italia.

 Un fenomeno mondiale

Un “vero e proprio terreno di conquista per la criminalità mafiosa e non” si legge nel rapporto dove il fenomeno del caporalato va di pari passo con il fenomeno della tratta degli esseri umani. Quest’ultimo rappresenta un’ulteriore fonte di economia illegale che riguarda tutta la filiera agroalimentare e che si stima rappresenti un valore economico che tra i 14 e 17 miliardi.

Le pratiche di sfruttamento sono sempre le stesse, ma la  situazione si è aggravata, paradossalmente e caporalato a parte, per la metamorfosi del mercato del lavoro che prevede la flessibilità e il precariato, con il conseguente mancato controllo della legalità.

Dove è assente l’applicazione dei contratti di lavoro, il salario medio si aggira tra i 22 e i 30 euro per 12 ore lavorative a cottimo giornaliere, inferiore quindi del 50% di quanto previsto dai contratti nazionali.  Si aggiunge al mero sfruttamento, come denuncia l’Osservatorio ” ad alcune pratiche criminali quali la violenza, il ricatto, la sottrazione dei documenti, l’imposizione di un alloggio e forniture di beni di prima necessità, oltre all’imposizione del trasporto effettuato dai caporali stessi”.

Un fenomeno non solo italiano, ma che coinvolge l’intera Europa e nel settore agricolo il mondo; infatti nel vecchio continente ammontano a 880mila i lavoratori di entrambi i sessi e di ogni nazionalità che sono vittime del lavoro forzato anche a causa, come abbiamo già detto, della norme europee e mondiali che hanno liberalizzato il mercato del lavoro. Mentre a livello mondiale e nello specifico settore agricolo sono stimati 3,5 milioni di lavoratori al mondo ridotti in schiavitù per 9 miliardi di profitti stimati“.

L’inizio del risanamento socio-giuridico ed economico è appena iniziato. Forse le pene sarebbero potute essere più aspre, ma il fenomeno in-civile e in-umano per un paese che appartiene alle nazioni “sviluppate” è ora sotto la lente di ingrandimento e ci auguriamo possa smuovere coscienze ed operati.

Le fonti di energia rinnovabili per un futuro sostenibile possono partire proprio dalla gestione umana di noi stessi e del nostro prossimo.

Per approfondimento, Disegno di legge A. C. 4008

 

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